Modifiche al disciplinare sulle scorte tecniche D.M. 27 agosto 2014

trasporto eccezionale

Con il Decreto Ministeriale 27 agosto 2014 (entrato in vigore il 2.10.2014 giorno di pubblicazione su G.U. n. 229), firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Interno, è stato ulteriormente modificato ed aggiornato il Disciplinare delle scorte tecniche ai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 1997.

 

Tra le principali novità viene introdotto.

 

Per le Imprese di scorta tecnica, la possibilità di utilizzare veicoli anche in comodato (oltre il possesso di almeno cinque veicoli intestati a nome dell’impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero in locazione senza conducente) e personale abilitato assunto a tempo determinato o in modo occasionale, nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro dipendente o di collaborazione (oltre alla disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno in possesso dell’abilitazione).

 

Anche per le imprese di autotrasporto per conto terzi ed in conto proprio valgono le modalità di utilizzo di veicoli in comodato e di personale abilitato assunto a tempo determinato o in modo occasionale, fermo restando il possesso di almeno tre veicoli e di due dipendenti fissi.

 

La sospensione dell’autorizzazione all’Impresa di scorta tecnica, da quindici giorni a due mesi, per la violazione di cui all’art. 10, comma 25-ter (mancato rispetto delle prescrizioni o delle modalità di svolgimento della scorta tecnica previste dal Regolamento di esecuzione NCdS) scatta solo dopo 6 e non più 2 violazioni commesse nel corso del biennio dal personale abilitato di scorta, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.

 

La persona abilitata ai servizi di scorta deve avere almeno 18 anni e possedere tutti i requisiti di cui all’art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/31), e relativo regolamento di attuazione 1 . Questa disposizione, diventa però attuabile trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto e cioè, il 30.03.2015.

 

L’attestato di abilitazione è valido cinque anni e sullo stesso, viene riportata la data della sua scadenza; è possibile rinnovarlo prima (fino a 5 mesi antecedenti la scadenza e, la data della nuova scadenza è calcolata su quella precedente) e dopo la scadenza, mediante il superamento di un esame orale (colloquio); un esito sfavorevole dell’esame stesso comporta l’immediata revoca dell’attestato stesso.

 

1 Art. 11 -  Tulps (R.D. n. 773/31)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Viene d’obbligo che su strade a doppio senso di circolazione con una sola corsia per senso di marcia con trasporti eccezionali di larghezza regolare e lunghezza non oltre i m. 29, o larghezza e lunghezza rispettivamente non oltre i m. 2,70 e i m. 21, o larghezza non oltre i m. 3,20 e lunghezza regolare, si disponga di un autoveicolo con a bordo non più una persona abilitata, ma bensì una persona abilitata ed un guidatore.

 

Viene riscritto integralmente l’art. 10-bis sulle modalità da attuarsi in caso di previsione del dispositivo di “scorta mista” e cioè, quanto è ritenuto necessario l’intervento degli Organi di polizia della strada; questo, per allinearsi alle recenti modifiche apportate dal D.P.R. n. 31/13 all’art. 16 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, che al c. 5, lett. a) e b) dispone come e quando implementare veicoli e persone della scorta tecnica o quando prevedere la presenza di personale di polizia della strada.

 

Le comunicazioni del caposcorta agli Organi di polizia della strada competenti per territorio possono essere effettuate anche con strumenti telematici e devono seguire i tempi e le modalità indicate nel c. 4 dell’art. 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.