LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI SERVIZI DI SCORTA PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

Scorta tecnica
Scorta tecnica

Dal 13 agosto 2010 l'art. 4 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010 cambia radicalmente quelle che fin'ora sono state le disposizioni per i veicoli e trasporti eccezionali impiegati in ambito industriale (art. 10): viene soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia della Strada assegnandolo, in "toto" alle Imprese private di scorta abilitate, ai sensi del D.M. 18/07/1997, n. 3806 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità" (per abbreviazione chiamato anche Disciplinare tecnico).

Tale D.M., ha subito ulteriori modifiche con il D.M. 28.05.1998, poi con il D.M. 24.04.2003 fino al Decreto 18 marzo 2005 che ha riformulato l'intero dettato normativo. 

Tuttavia, può essere disposta la presenza (o per meglio dire "l'affiancamento") di personale di Polizia Stradale quando il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi ( punto b., c. 1 dell'art. 4 della L. n. 120/10).

All'Ente rilasciante l'autorizzazione è dato il compito di prescrivere, quando d'obbligo, l'imposizione della scorta tecnica facendo generico riferimento a quanto disposto dal citato Disciplinare, senza la possibilità di fissare il n° dei veicoli di scorta e delle persone abilitate e non.

Il Ministero dell'Interno con nota n. 300/A/12995/10/101/21/2 del 28 settembre 2010 (la nota è consultabile a piè di pagina) ha ribadito che, come in passato, nel provvedimento di autorizzazione i succitati Enti devono prescrivere, quando dovuto, solo l'imposizione della "scorta tecnica" in quanto è demandato al Disciplinare tecnico determinare le modalità di svolgimento della scorta e il numero dei veicoli utilizzabili e delle persone di scorta.

A seguito della Legge n. 120/10 è intervenuta un'ulteriore modifica al Disciplinare Tecnico, pubblicata nella G.U. n. 93 del 22.04.2011, con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011, in vigore il giorno stesso della pubblicazione (consultabile a piè di pagina, unitamente alla versione coordinato del testo).

 

Con quest'ultimo Decreto, oltre a nuove disposizioni per le scorte militari è stato in particolare modificato l'art. 10  dove è stato imposto alle Imprese di scorta private ed autorizzate quando e come dotarsi di un numero superiore alle 2 ATV (comprensive delle dotazioni e relative caratteristiche) e, del numero di personale abilitato e non da impiegarsi specie in caso di interventi particolarmente complessi di regolazione del traffico (negli scambi di carreggiate, nei piazzali autostradali, etc.).