Attestato in dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/viaggiatori per esperienza decennale, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009

 
Descrizione:

ll Regolamento (CE) 1071/2009 prevede all'art.9 che le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o una impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 possono chiedere il rilascio dell'attestato di idoneità professionale senza l'obbligo di superare un esame.

Con Decreto dirigenziale Prot. 40 del 20/4/2012 “Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada” e la Circolare prot. 10670 del 30 aprile 2012 “Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni applicative relativamente al rilascio dell'attestato in dispensa dagli esami di idoneità professionale relativamente al trasporto di persone su strada con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso e merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. 

 
Requisiti del richiedente:

La dispensa dall'esame di idoneità professionale può essere richiesta da ogni persona che ha diretto l'attività di trasporto in una o più imprese italiane o stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea 
alla sola condizione che abbia rivestito una o più delle seguenti qualifiche.
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche,per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) , per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.


I soggetti di cui sopra devono essere incardinati nella impresa di trasporto con mansioni direzionali nel periodo 4.12.1999 al 4.12.2009 e risultare in attività alla data del 10.2.2012.
Nel computo dei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 sono incluse eventuali interruzioni, anche non consecutive, nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento del periodo decennale. Nelle interruzioni va considerato anche l'eventuale periodo tra il 4/12/1999 e l'effettivo inizio dell'attività di trasporto.
Per la verifica del regolare esercizio dell'attività di trasporto da parte della impresa o delle imprese presso cui il richiedente l'attestato ha dichiarato l'inserimento in organico, si fa riferimento anche ll'iscrizione nel Registro delle Imprese per la data ivi riportata di inizio attività di trasporto su strada per conto di terzi e per quella di eventuale cessazione definitiva della medesima attività.
L'attestato ha validità in ambito territoriale nazionale ed internazionale nel caso in cui la predetta esperienza sia stata effettuata in imprese titolari di licenza comunitaria e di almeno una relativa copia conforme o di autorizzazioni bilaterali o multilaterali valide per ciascun anno del periodo. Ciascun anno del periodo va documentato con la presentazione di una copia della fattura riportante il trasporto internazionale effettuato.

L'attestato viene rilasciato dalla Città Metropolitana/Provincia nel cui territorio il soggetto richiedente è residente.

 
 
 
Documentazione da presentare:

Come richiedere l'attestato in dispensa

 

L'interessato deve presentare apposita istanza in bollo (del valore corrente) conformemente al modello di cui all’allegato A , alla Città Metropolitana di Bologna – Servizio Trasporti – Ufficio Amministrativo
Trasporti, via Zamboni 13-40126 Bologna.


Alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello allegato B e nella quale sono indicati il periodo di esercizio, o i periodi di esercizio se in più imprese, anche in ambito comunitario, la qualifica o le qualifiche rivestite nell’impresa
o nelle imprese stesse durante il periodo o i periodi indicati, nonché i dati dell’impresa o delle imprese dirette, ivi compreso, per le imprese di trasporto su strada di merci per conto di terzi, il numero di iscrizione all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche per le imprese che esercitano trasporto merci c/terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ovvero il numero di autorizzazione/i comunali possedute per il trasporto di persone.

 

Contribuzione:

2 Marche da bollo (del valore corrente ), una da apporre sulla istanza, l'altra sul provvedimento.

 

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Claudia La Rocca tel: 051.659 8173


E-mail:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario martedi 9:00 – 12:00 – PREVIO APPUNTAMENTO

 

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dirigente Area Sviluppo  Economico

 
Termine di conclusione:

I termini del procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda l'Ufficio avrà 90 giorni per il rilascio dell'attestato (il termine tiene conto di eventuali pareri richiesti ad altri enti).

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Direttore Generale

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Contro il provvedimento emesso è proponibile ricorso al TAR Emilia Romagna - sezione di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, ecorrenti dalla dati di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso. In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento richiesto entro il termine di conclusione sopra indicato,
l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo in carta semplice con i riferimenti al procedimento in questione :

  • l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) l'istante può proporre ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Emilia Romagna - sede di Bologna.

 

 
Caso di scia-silenzio assenso:

No

 
Normativa di riferimento:
  • D.lgs. 112/1998 art. 105 (Conferimento di funzioni e compiti)
  • Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009 n.1071/2009/CE in vigore dal 04/12/2011
  • Decreto dirigenziale del n.291/2011 (Disposizioni tecniche di prima applicazione del RE 1071/2009
  • Legge n.35 del 04/04/2012 art.11 (Conversione in Legge del D.L. n.5/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo)
  • Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.40 del 20/04/2012 (Disposizioni applicative dell'art.11 della L.35/2012)
  • DPR 445/2000 ss.mm. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

 

 



 
 
Controlli:

Le autocertificazioni prodotte nell'ambito e a corredo della domanda sono sottoposte ad accertamenti d'ufficio e controlli sulla veridicità delle affermazioni in esse contenute e relative a stati, qualità e fatti ai sensi degli artt. 71 del Dlgs 445 del 2000, e dell'art. 37 del Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 11-01-2017