Strutture ricettive all'aria aperta

Strutture ricettive all'aria aperta

Per strutture ricettive all’aria aperta, si intendono i campeggi e i villaggi turistici.

 

Sono campeggi, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.

 

Sono villaggi turistici, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole. Possono assumere la specificazione di centro vacanza i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.


Una particolare casistica è costituita dalle strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico: sono infatti quelle strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Tali strutture non sono soggette a classificazione, ma devono possedere almeno i requisiti igienici e di sicurezza previsti per le strutture ad una stella in caso di campeggio ed a 2 stelle in caso di villaggio turistico.

 


L'avvio delle attività ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare al SUAP del Comune  comptetente territorialmente.


Il rilascio della ricevuta di deposito della segnalazione da parte del SUAP, abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece soggetta alle condizioni previste dalla disciplina di settore (obbligo requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs 59/2010) ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio d alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 16/2004, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria(1).
Per l'esercizio della somministrazione è in ogni caso obbligatorio il deposito al SUAP di una notifica sanitaria. La notifica è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare, nella quale è attestato il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute sono di competenza dell'Azienda USL..
I periodi di apertura delle strutture ricettive all’aria aperta sono distinti in annuali e stagionali:

  • per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno 9 mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
  • per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. Il titolare o il gestore della struttura deve comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune. Eventuali aperture straordinarie e chiusure nei periodi di apertura già comunicati, devono essere preventivamente comunicati al Comune.

Classificazione
I complessi turistici all’aria aperta e le loro dipendenze sono classificati in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da 1 a 4 stelle, come segue:

a) campeggi da 1 a 4 stelle;

b) villaggi turistici da 2 a 4 stelle.


L’attribuzione del livello di classificazione è effettuata dal Comune sulla base di quanto dichiarato dall'esercente in merito alle caratteristiche della struttura. I criteri di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta sono contenuti nella delibera della Giunta regionale n. 2150 del 2 novembre 2004, come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 "Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta".

 

La targa distintiva di classificazione da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate, deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno ed all’interno della struttura ricettiva.

 

(1) Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare essere in grado di dichiarare legittimamente la non
    sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
  • Essere in possesso di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile a tutela dei clienti;
  • Nel caso in cui la gestione dell’attività e di singoli servizi sia affidata a rappresentanti, questi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività;

 

Requisiti oggettivi

  • I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2150/2004 come modificata dalla Delibera di Giunta n. 803/2007.
 
 
Procedimenti

Variazioni
È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività al Comune.


Pubblica Sicurezza
È obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore dall’arrivo tramite schedine di notifica, o telematicamente tramite il sito internet del progetto “Alloggiati web” richiedendo l’autenticazione alla Questura di Bologna.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità;
  • L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
  • Delibera della Giunta regionale n. 2150 del 2 novembre 2004 come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta;
  • Determina del responsabile del Servizio n. 10948 del 27 agosto 2007 - Modello di dichiarazione per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi - villaggi turistici, compresa la specificazione tipologica aggiuntiva centro vacanze);
  • Determina del responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive;
  • Determina n.14549 del 15 dicembre 2010 - Modulistica relativa all’inizio attività di strutture ricettive all’aria aperta, aperte e non aperte al pubblico, e di aree attrezzate di sosta temporanea;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Modulo di SCIA;
  • Documentazione da allegare per l'apertura;
  • Notifica sanitaria;
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.