Spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti

Spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.


Sono intrattenimenti quel tipo di attività con la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli quel tipo di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.


Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:

  • in forma stabile, in luoghi normalmente chiusi, con la destinazione già prefissata, come i locali di intrattenimento e svago, ad es, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono, oltre al pubblico spettacolo in sè, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
  •  in forma temporanea, in luoghi sporadicamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (ad esempio, una piazza cittadina  temporaneamente destinata ad un grande concerto).

Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

 

Lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti avviene previa comunicazione da parte degli organizzatori


Per manifestazioni di sorte locali si intendono l'effettuazione di:

  • lotterie con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Città Metropolitana, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
  • tombole effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
  • pesche o banchi di beneficenza effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
 
 
Requisiti

Gli organizzatori possono essere:

  • Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, se le manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
  • Partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Infatti, il D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali, senza alcun adempimento, se queste sono organizzate dai partiti o movimenti politici e siano svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dagli stessi. Tuttavia, nel caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni locali citate, anche i partiti o movimenti politici dovranno inviare l'apposita comunicazione;

 

Requisiti soggettivi

 

1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) e requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S(1), se nominato;

 

(1)Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’ente, sostituendoli stabilmente e per questo deve possedere i requisiti morali.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 
Procedimenti

 

Gli organizzatori possono essere:

Modalità di presentazione della domanda:

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni, almeno trenta giorni prima, ne danno comunicazione:
- all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e successivamente;
- al Prefetto;
- al SUAP del Comune in cui si effettua l'estrazione;

 

Tempo: 30 giorni

 

Descrizione iter

L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il Suap - verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio - provveda a sospendere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti dichiarati nella comunicazione, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Un responsabile dell’ente promotore provvederà ad effettuare tutte le verifiche e operazioni previste dal D.P.R. n. 430/2001, con redazione dei relativi processi verbali dei quali una copia dovrà essere inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco, presente alle operazioni.

Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione dovrà essere presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori al fine dello svincolo della cauzione prestata.

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.

 

Ai sensi della DGR n. 609/2015, che disciplina l’organizzatore della manifestazione dovrà presentare – nei termini previsti dall’Allegato A della delibera medesima - alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 di Bologna tramite PEC la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella in allegato alla DGR 609/2015, nonché - nei casi previsti - alla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.

La Centrale Operativa valuterà l’adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore dell’evento e formulerà eventuali prescrizioni.

Il medico del Servizio Igiene Pubblica componente della Commissione verificherà la congruità di massima della valutazione del rischio effettuata dall’organizzatore e accerterà che vi sia evidenza dell’avvenuta presentazione della documentazione al 118 e dell’avvenuta validazione se necessaria.

Per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario, l’operatore deve svolgere l’attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004. 

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
  • D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio;
  • D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3  -  Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 - Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo;
  • L.R. 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Corte cost. n. 56/1970;
  • D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, delle legge 27 dicembre 1997, n.449;
  •  D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;

  • DGR n. 609/2015 - Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sull'Organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 Agosto 2014 Rep. atti n. 91.
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.