Spettacoli Viaggianti - Temporanei

 Spettacoli Viaggianti - Temporanei

La legge considera spettacoli viaggianti i circhi, i parchi giochi, le attrazioni e gli spettacoli allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento), classificate per tipologia nell’elenco approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i.).

Sono considerate attrazioni le singole attività di spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell’elenco interministeriale citato (giostra per bambini, autoscontro, ecc.).
Ogni attività di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di standard di buona tecnica emanate da tali organismi, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore. Con la procedura di riconoscimento l'attrazione viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune.
Oltre al riconoscimento della singola attrazione di spettacolo viaggiante, per l'esercizio dell'attività, il singolo esercente deve essere autorizzato ai sensi dell’’art. 69 del Tulps (testo unico delle disposizioni di pubblica sicurezza). Si tratta di una autorizzazione di polizia che deve essere richiesta da chi esercita l'attività di mestiere e che può essere rilasciata previa verifica dei requisiti morali dell'esercente ex art. 11 del TULPS e ex art. 67 d.lgs 159/2011 (codice antimafia). In base all'art. 11 tulps, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1.  a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
L' autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolista viaggiante è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell’esercente all'inizio dell'attività e non è soggetta a scadenza. E' invece soggetta a revoca, nel caso in cui nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La messa in esercizio della singola attrazione registrata da parte dell'imprenditore autorizzato ex art. 69 tulps, è soggetta a sua volta, al rilascio di una autorizzazione, ex art. 68 tulps. da parte del Comune sul cui suolo è posta in esercizio l'attrazione. Se l’attività si svolge su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, inoltre, è necessario il rilascio del provvedimento di concessione di area pubblica. All’interno della categoria degli spettacoli viaggianti assume una particolare importanza l’attività circense. Le attività circensi che impiegano animali devono ottenere dal Comune anche l’autorizzazione prevista dalla legge regionale sul benessere animale. Tale autorizzazione è subordinata al parere vincolante dell’azienda sanitaria locale, dipartimento di sanità pubblica veterinaria, competente per territorio, la quale verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme regionali. (delibera Giunta regionale 647/2007- allegato B- requsiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni).
Il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è soggetta alla disciplina dei regolamenti comunali.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere in possesso della licenza ex art. 69 tulps, rilasciata dal Comune di residenza, per l'esercizio dell'attività;
  • Essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 del tulps;
  • Essere in possesso del certificato antimafia;

Requisiti oggettivi

  • Essere in possesso del codice identificativo dell’attrazione rilasciato dal Comune che ha effettuato la registrazione;
  • Essere in possesso della polizza di assicurazione da responsabilità civile;
  • Avere disponibilità dell’area pubblica o privata;
  • Avere effettuato la denuncia alla SIAE;
  • Essere in possesso del certificato di collaudo annuale di ogni attrazione;
  • Eventuale nulla osta del soggetto organizzatore della manifestazione in occasione della quale si intende esercitare l’attività;

 

Agibilità delle strutture e degli impianti


Nelle ipotesi in cui siano allestite più attrazioni o sia attendato un circo, l’esercizio delle attività è subordinato alle verifiche di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. Il Comune deve convocare la commissione di vigilanza ex provinciale o comunale, la quale è chiamata ad esprimere un parere di fattibilità del progetto di allestimento, a effettuare un sopralluogo di agibilità e effettuare le altre verifiche e gli accertamenti previsti dall’art. 141 del regolamento per l’esecuzione del Tulps.(RD 635/1940).
Per impianti con capienza fino a 200 posti, le verifiche e gli accertamenti sopradetti possono essere sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, geometri, architetti che attesti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i. - elenco delle attività spettacolari attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  • D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l’esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento;
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • Circolare del ministero dei Beni e attività culturali 14 novembre 2002, n. 125 - Modalità e criteri per l’assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense;
  • L.R. 5 luglio 1999, n. 13 - Norme in materia di spettacolo;
  • L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 - Norme a tutela del benessere animale;
  • D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;
  • Regolamento comunale - regolamento per le attività di spettacolo viaggiante;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

La documentazione da allegare è costituita da:

  • Fotocopia targa metallica, contenente codice identificativo, rilasciata all’atto della registrazione dell’attrazione;
  • Fotocopia collaudo annuale;
  • Manuale d’uso e manutenzione;
  • Libretto dell’attività;
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.