Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra attività prevalente si intende quella svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata a condizione che alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.
L’attività di somministrazione annessa ad altra attività prevalente non è soggetta all’attività di programmazione comunale ed è pertanto soggetta al deposito di una SCIA al SUAP competente per territorio.
L’attività è soggetta inoltre al deposito direttamente al SUAP competente di una notifica sanitaria in cui sono dichiarati i requisiti igienico- sanitari previsti per la specifica attività del settore alimentare.
Il SUAP inoltra la notifica all’Azienda USL la quale provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua il controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
L’attività di somministrazione è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.