Servizi all'infanzia: servizi ricreativi

Servizi ricreativi

Sono servizi ricreativi per la prima infanzia quelli che hanno finalità puramente ricreativa, rivolti a bambini di età inferiore ai 3 anni.

 

Il requisito distintivo è il carattere della fruizione di detto servizio, che è di tipo occasionale e temporaneo, con frequenza massima giornaliera predefinita, e questi sono guidati da personale adulto con funzioni di animazione.

 

Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicità massima di due giorni alla settimana e di una frequenza giornaliera massima di tre ore.

 

All'interno dei servizi ricreativi è fatto divieto di erogare il servizio di mensa.

 

Nella tipologia dei servizi ricreativi rientrano i cosiddetti baby parking e le ludoteche.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • requisiti morali di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia) da certificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari; in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

 

Requisiti oggettivi

  • Essere proprietario o avere ad altro diritto di titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento;
  • I locali, gli arredi degli spazi interni ed esterni della struttura devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 comma 2 e 3 della L.R. 1/2000 e sue modifiche e della Delibera di Consiglio regionale 646/2005 intitolata: All. A "Servizi Ricreativi";
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
  • L.R. 14 aprile 2004, n. 8 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
  • L.R. 22 giugno 2012, n. 6 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.1;
  • L.R. 25 novembre 2002, n. 31 - Disciplina generale dell'edilizia;
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2000, n. 1390 -  “Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1”; 
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004;
  • Delibera Consiglio regionale 27giugno 2001, n. 227 - Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
  • Delibera Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 85 - Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

Segnalazione certificata di inizio attività di servizio ricreativo per la prima infanzia;

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.