Servizi all'Infanzia: servizi domiciliari e piccoli gruppi educativi

Servizi all'Infanzia: servizi domiciliari e piccoli gruppi educativi

I servizi domiciliari per l'infanzia, organizzati come piccoli gruppi educativi, sono servizi educativi che permettono di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori. L’educatore domiciliare/piccolo gruppo educativo svolge l’attività in uno spazio all’interno del proprio domicilio o in un altro luogo ad esso dedicato e si rivolge ad un gruppo di massimo di sette bambini.
Il servizio deve disporre di locali e spazi organizzati tali da garantire accoglienza, gioco, sicurezza, preparazione e somministrazione di pasti, riposo, igiene personale e deposito dei materiali necessari allo svolgimento di diverse attività.

 


I requisiti minimi di personale sono modulati a seconda del numero dei bambini accolti ed in particolare:

  • fino a cinque bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da una figura, anche senza titolo, reperibile nei casi di necessità;
  • da cinque a sette bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da un'altra figura per almeno il 50% del periodo di apertura e con la reperibilità per il restante periodo (anche senza titolo);
 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Disporre di personale in possesso di necessari titoli di studio;
  • Applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
  • Applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti come indicato;
  • Provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
  • Destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Requisiti oggettivi

  • Disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dalla normativa vigente;
  • Adottare, qualora siano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Ausl e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto delle norme in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

Educatori
Gli educatori si devono occupare della cura e dell’educazione dei bambini, della relazione con le famiglie, provvedendo all'organizzazione e al funzionamento del servizio.
I titoli di studio necessari per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia sono:

  • Diploma di maturità magistrale;
  • Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  • Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • Diploma di dirigente di comunità;
  • Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
  • Operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia
  • Diploma di liceo delle scienze umane;
  • Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
  • Diploma di laurea in Pedagogia;
  • Diploma di laurea in Scienze dell’educazione;
  • Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
  • Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26/7/2007 “Definizione delle lionee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea magistrale);
  • Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: LM50 programmazione e gestione dei servizi educativi; LM57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM85 scienze pedagogiche; LM93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione “vecchio ordinamento”;
  • Diplomi universitario lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Dal 1° settembre 2015 saranno ritenuti validi per l’accesso i soli diplomi di laurea sopraindicati. Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori;

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
  • L.R. 14 aprile 2004, n. 8 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; l.r. 22 giugno 2012, n. 6 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.1;
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2000, n.1390 - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera di consiglio regionale 25 luglio 2001, n.227  “Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1”;
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004;
  • Delibera Consiglio regionale 27 giugno 2001, n. 227 - Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
  • Delibera Giunta regionale 25 luglio 2012, n.85 - Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

Domanda di autorizzazione al funzionamento servizio domiciliare/piccolo gruppo educativo.

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.