Scuole dell'infanzia paritarie

Scuole dell'infanzia paritarie

La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla legge sulla parità scolastica (L. 10 marzo 2000 n. 62).

Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e la impegna a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto riguarda l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religiosa è indicata nel progetto educativo della scuola.

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni diversamente abili.

Esse possono essere gestite da persone fisiche o da enti con o senza personalità giuridica, con o senza fini di lucro.

Le scuole dell'infanzia paritarie sono destinatarie di contributi statali il cui importo è stabilito dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei criteri e parametri indicati annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione con apposito decreto. Alle scuole paritarie senza scopo di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto.

La scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Per le persone fisiche essere cittadini italiani o di un paese membro dell'UE, aver compiuto il trentesimo anno di età e essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (non sono considerati stranieri le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

Requisiti oggettivi

  • Per le persone giuridiche, avere un rappresentante legale in possesso dei requisiti richiesti per le persone fisiche;
  • Per gli enti ecclesiastici, essere in possesso del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  • L. 10 marzo 2000, n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
  • D.L. 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27 - Misure urgenti in materia di scuola, Università, beni culturali e in favore di soggetti affetti da patologie gravi, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità;
  • D.M. 29 novembre 2007, n. 267 – Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1- bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertiro con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27;
  • D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 – linee GUIDA per il riconoscimento della parità scolastica;
  • Circolare Direttore Generale - Ufficio Scolastico regionale 26 gennaio 2009 – istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2009-2010;
  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 - (Legge Finanziaria 2007) artt. 635 e 636;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

La domanda presentata da Ente Ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica - Se il Gestore è persona fisica: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato e la dichiarazione di non essere un pubblico dipendente, curriculum personale, copia del documento di attribuzione del codice fiscale. Se il Gestore è una Società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, visura camerale di data non anteriore a 3 mesi, copia del documento di attribuzione del codice fiscale.
Se il Gestore è un Ente religioso: certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'appartenenza o meno al novero dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2007.
Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore deve attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere un pubblico dipendente, curriculum personale, copia del documento di attribuzione del codice fiscale.

  • Fotocopia a colori del documento di identità della persona che presenta la richiesta;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale in ordine all'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
  • Copia del progetto educativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne dichiari la conformità ai principi costituzionali;
  • Le linee essenziali del piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti;
  • Calendario scolastico, numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti a ciascuna classe o sezione con data e luogo di nascita e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che gli allievi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici.
  • Indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
  • Relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dalla legge 626/1994, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.). Tali relazioni devono inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
  • (*) Elenco del personale docente con data e luogo di nascita, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di ¼ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti l'idoneità dei docenti allo svolgimento delle funzioni educative, didattiche e di insegnamento;
  • (*) Nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalla funzione svolta;
  • Deposito della firma in originale del coordinatore didattico e fotocopia a colori del documento di identità; fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale personale. Il coordinatore didattico dovrà possedere titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
  • (*) Indicazione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o del Legale Rappresentante che ne attesti l'idoneità in ordine allo svolgimento delle funzioni richieste e al mantenimento delle necessarie condizioni di qualità del servizio scolastico;
  • (*) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la costituzione e dichiari la composizione degli Organi Collegiali;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili) senza discriminazione alcuna, a condizione che accetti il Progetto Educativo della scuola e che sia in possesso dei requisiti di età previsti dalle norme vigenti;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che impegni la scuola ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento e integrazione degli alunni con handicap o svantaggio;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi e di classi con non meno di 8 alunni ciascuna. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e documenti le modalità attraverso cui viene garantita tale pubblicità;
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.