Scia Edilizia

Scia edilizia
Scia edilizia

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) edilizia è un atto privato volto a comunicare l’intenzione di eseguire un intervento edilizio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, ai regolamenti edilizi ed alle altre norme aventi incidenza sull’attività edilizia e consente al cittadino di eseguire nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, presentando apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La SCIA edilizia, anche in variante o in sanatoria, per fabbricati/impianti ad uso produttivo o misto residenziale-produttivo, deve essere inviata al Comune tramite lo sportello unico per le attività produttive.

Questo titolo edilizio si forma solamente nel caso in cui vi siano tutte le condizioni e requisiti previsti a norma di legge. La verifica delle condizioni infatti viene delegata al privato che attraverso questa comunicazione attesta ed autocertifica, con il supporto del tecnico di fiducia, assumendone la responsabilità, l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge previsiti dalla normativa vigente al fine di poter realizzare l'intervento.


Il cittadino può allegare alla Scia la documentazione necessaria, ovvero può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso siano

acquisiti direttamente dall'Amministrazione comunale (Sportello Unico); in tal caso può iniziare i lavori solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Unico, la comunicazione dell'avvenuta acquisizione di tali atti di assenso (come previsto dall'art. 23-bis del DPR 380 del 2001).

L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La Scia, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. Di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare).

 
 
Requisiti

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

 
 
Procedimenti

La SCIA edilizia viene inserita in un procedimento che si chiama "procedimento unico" ed è tipico del SUAP: il procedimento unico può essere descritto come un contenitore, all'interno del quale si possono inserire uno o anche più procedimenti singoli (detti endo-procedimenti o sub-procedimenti).


La SCIA edilizia consente di eseguire le opere con effetto immediato, dalla data di presentazione; non sono previsti oneri, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori/diritti di segreteria.

 

Dopo avere individuato l'evento di interesse, l'utente/cittadino/impresa dovrà selezionare il modello di domanda con il medesimo titolo all'interno della piattaforma telematica SUAPBo.

Tutti gli eventi elencati sono pubblicati nella piattaforma telematica suapbo, che dà accesso alla modulistica che trovate sotto. L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

 

Con la SCIA si deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

 

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

 

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
  • Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19;
  • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.