Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di alimenti e bevande, non alcooliche e alcooliche di qualsiasi gradazione, per il loro consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.
L’attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e nei regolamenti dei singoli Comuni, e nelle norme nazionali in materia di somministrazione (legge 287/1991, d.lgs 59/2010).
L’esercizio dell’attività è subordinato al deposito di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP del Comune competente per territorio.
L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui il Comune abbia sottoposto a tutela la zona in cui ha sede l’esercizio.
I pubblici esercizi di somministrazione possono, infatti, essere sottoposti alla programmazione comunale nelle zone del territorio comunale sottoposte a tutela. In considerazione del ruolo che gli esercizi di somministrazione assumono per il mantenimento della vivibilità delle città e delle aree in cui sono inseriti, nonché della loro funzione di aggregazione e di socialità e considerando altresì l’impatto ambientale positivo o negativo che possono generare, il Comune può ritenere opportuno subordinare il rilascio dell’autorizzazione al rispetto di una serie di criteri determinati.
Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi, indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni legate alla sostenibilità ambientale, sociale e viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui controlli in particolare sul consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
Resta, in ogni caso, ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale del Comune. Sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
Al di fuori delle specifiche ipotesi di somministrazione in zone vincolate, l'apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, alcooliche o non alcooliche, sono soggetti a una segnalazione certificata di inizio attività nella quale deve essere dichiarato il possesso di una serie di condizioni e requisiti di natura soggettiva e oggettiva. I titolari degli esercizi di somministrazione devono essere, infatti, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.71 del d.lgs n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (1). I requisiti professionali devono essere posseduti sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve, inoltre, essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi e, qualora sia realizzata in esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali (2). Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di somministrazione sono indicate nel Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria.
L’esercente l’attività di somministrazione è abilitato all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo e all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. L’esercente può, inoltre, installare ed effettuare giochi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, si segnala che in base all’art. 31 del D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, gli esercizi di somministrazione non sono più soggetti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. Gli esercenti sono invece ancora tenuti a rispettare quanto previsto dall’art. 18 della L.R. n. 14/2003, in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti. In base a tale norma l’obbligo per gli esercenti è assolto mediante l’esposizione all’interno del locale di una apposita tabella, e per quanto concerne i prodotti dell’attività di ristorazione, anche con l’esposizione di una tabella all’esterno del locale o comunque leggibile dell’esterno. Sono soggetti a SCIA anche distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all’uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Quando venga meno la sorvegliabilità dei locali, l’attività può essere sospesa per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. L’attività può essere ripresa quando nei termini siano ripristinati i requisiti mancanti.

Sono escluse dalla programmazione comunale, e sono soggette al regime della SCIA, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengono:
a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
b) in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all’ingrosso, ecc.;
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

  • l’attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all’attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
  • la superficie dedicata all’attività di somministrazione non è prevalente rispetto all’attività principale;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo, con le modalità stabilite dal Comune, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuano tali attività non soggette ai criteri di programmazione comunale.
c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
g) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
h) nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001;
i) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
l) al domicilio del consumatore, con le seguenti precisazioni:

1. per "somministrazione al domicilio del consumatore"si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate;

2. per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

 

Sono inoltre soggetti al regime della SCIA:

  • i procedimenti di subingresso, cioè i trasferimenti di gestione o della titolarità degli esercizi. In questo caso il trasferimento di gestione o della titolarità di un esercizio per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
  • procedimenti di trasferimento di sede in aree non soggette a vincoli e quindi a programmazione, da parte del Comune.

Vi è inoltre da dire che, sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di agriturismo e di turismo rurale, somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati; somministrazione da parte di circoli privati; esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, Bed & breakfast.
Non devono richiedere, nessuna autorizzazione, né devono depositare una SCIA, gli ospedali, le case di cura, le case per esercizi spirituali, gli asili infantili, le scuole, le case di riposo, le caserme, gli stabilimenti delle forze dell’ordine, le strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno che intendono svolgere direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro.

 

Obbligo di registrazione dell’attività
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
L’operatore del settore deve inviare al SUAP competente una notifica nella quale è attestato il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta.
Ricevuta la notifica, il SUAP provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua il controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. La notifica ha effetto dal momento in cui è ricevuta dal SUAP.

 

(1) Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali):

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 (e 6) dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
(2) DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010;
  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene degli alimenti edei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004);

Requisiti oggettivi

  • I locali devono rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio per la specifica attività e dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria e devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal Decreto del Ministero Interno 17/12/1992 n. 564;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento di superficie e il trasferimento di sede in zona vincolata e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’apertura, il subingresso nella proprietà o nella gestione dell’attività e il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie in zona non tutelata, devono essere presentate al SUAP competente per territorio in modalità telematica, attraverso il portale People SUAP accessibile dal sito internet del Comune.
Le variazioni del legale rappresentante, della composizione societaria, della ragione sociale e della sede legale devono invece essere solo comunicate al SUAP, sempre utilizzando la modalità telematica sopra descritta.
Anche i requisiti igienico-sanitari devono essere notificati al SUAP attraverso il sistema telematico e sempre in via telematica saranno comunicati dal SUAP, al DPS competente.

Tempo

60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione. In caso di SCIA, inizio immediato dell’attività.

 

Descrizione iter

Nei casi soggetti a autorizzazione, ricevuta la domanda, il Suap verifica, nei primi 30 giorni, la completezza della domanda e dei documenti allegati e richiede, se del caso, all’interessato la documentazione integrativa; i termini del procedimento sono sospesi in attesa dell’integrazione.
Nelle ipotesi in cui non è richiesta integrazione, decorso il termine di 30 giorni, la domanda si considera correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, e decorsi primi 30 giorni, se il SUAP non comunica nel successivo termine di 30 giorni il provvedimento di diniego, ovvero non procede a convocare la conferenza di servizi, la domanda si considera accolta.
L'attività oggetto della segnalazione invece, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che verifica la sua correttezza formale e rilascia idonea ricevuta.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

 
 
 
Oneri

E' previsto il pagamento di diritti di istruttoria e di marche da bollo del valore corrente in caso di richiesta di autorizzazione. Non sono previsti oneri, salvo che il Comune decida diversamente, nel caso di deposito di SCIA.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • R.d. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.d. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
  • D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • D.lgs n. 59/2010 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE (Direttiva Servizi). Indicazioni operative;
  • Circolare regione Emilia-Romagna 24 gennaio 2007 - D.L. n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito con Legge n. 248/2006. Indicazioni applicative nella materia del commercio;
  • Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
  • Delibera Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 - Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • Nota Regione Emilia Romagna PG. 2010.0165274 del 25/6/2010;
  • Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2011, n. 16842 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015
  • D.lgs 6 agosto 2012 , n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
  • Delibera Consiglio Comunale criteri di programmazione per le attività di somministrazione;
  • Regolamento di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, il modulo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nonché il modulo di Comunicazione delle variazioni del
rappresentante legale, della composizione societaria, della sede legale o della ragione sociale e la notifica ai fini della registrazione dell’impresa da presentare direttamente al SUAP, sono pubblicati sul portale People SUAP accessibile dal sito internet del Comune o dal portale People – Suap.

 

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.