Permesso di costruire

Permesso di costruire

 

Il permesso di costruire (PDC) è un provvedimento amministrativo che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio, incluse le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.

 

Il permesso di costruire ha sostituito la Concessione edilizia ed è rilasciato dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Competente, come disciplinato dal comma 8 della Legge Rergionale 15/2013.

 

La domanda per il rilascio del permesso di costruire per fabbricati/impianti ad uso produttivo o misto residenziale-produttivo, deve essere inviata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

 
 
Requisiti

L'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario o dall'avente titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di costruire.


Deve essere corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per il tipo di intervento a firma di un tecnico professionista.

 
 
Procedimenti

Sono subordinati a permesso di costruire, i seguenti interventi:

  • nuova costruzione esclusi quelli soggetti a SCIA, di cui alla L.R. 15/2013 art. 13 lettera m;
  • ripristino tipologico;
  • ristrutturazione urbanistica.

 

Tipologie di Permessi di costruire:

  • Permesso di costruire ordinario;
  • Permesso di costruire in variazione essenziale – sono considerate variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario gli interventi di cui all'art.41 LR 15/2013 (che si riportano di seguito in maniera indicativa e non esaustiva):
  1. mutamento destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico;                  
  2. aumenti oltre il 20% rispetto a: superficie coperta, rapporto di copertura, perimetro, altezza, scostamenti della sagoma, riduzione delle distanze;
  3. aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% o superiori a 300 mc;
  4. aumenti della SU superiori a 100 metri quadrati;
  5. interventi difformi al titolo abilitativo in violazione delle norme antisismiche;
  6. interventi difformi al titolo abilitativo per immobili di aree naturali protette o sottoposti a particolari prescrizioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche;
  • Permesso di costruire in sanatoria senza lavori – per interventi conformi alle norme attuali. Comporta il versamento dell'oblazione;
  • Permesso di costruire in sanatoria con lavori – per interventi conformi alle norme attuali. Comporta il versamento dell'oblazione;
  • Permesso di costruire in deroga (art. 20 LR 1572013) - per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili può riguardare esclusivamente:
  1. le destinazioni d'uso ammissibili;
  2. la densità edilizia;
  3. l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

Caratteristiche ed efficacia

Nel permesso di costruire rilasciato sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo. Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Entrambi i termini possono essere prorogati anteriormente alla scadenza con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

 
 
Tempi di rilascio

I termini per il rilascio del permesso di costruire o per la formazione del silenzio-assenso sono stabiliti dall'art. 18 della L.R. 15/2013.

 

Il permesso di costruire viene rilasciato al momento della firma del Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio. L'interessato viene informato per iscritto sulle modalità del ritiro del permesso e sul calcolo degli oneri.

 

Il ritiro del permesso di costruire avviene contestualmente alla presentazione del pagamento dei diritti di segreteria e degli eventuali oneri concessori calcolati.

 
 
Oneri

Gli oneri a carico del richiedente sono da verificare presso gli uffici SUE comunali e si distinguono in:

  • Diritti di segreteria stabiliti dal Comune;
  • Oblazione (se si tratta di PDC in sanatoria);
  • Contributo di Costruzione (se si tratta di PDC a titolo oneroso);
  • Monetizzazioni di dotazioni territoriali (se l'intervento è subordinato al reperimento di dotazioni territoriali di cui è ammessa la monetizzazione);
 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dall'Ufficio Tecnico competente.

 
 
Atti presupposti

Le possibili fattispecie che si possono concretizzare in questa tipologia di procedimento sono:

  1. la non necessità di acquisizione di tutti o parte degli atti di assenso presupposti al permesso di costruire in quanto l’intervento non rientra tra quelli soggetti ad assenso preventivo o la possibilità di autocertificare, attestare, asseverare o certificare tali atti di assenso. In tale fattispecie può comunque concretizzarsi la necessità di acquisire anche altri atti di assenso non indicati nel modello di permesso di costruire, ma che sono comunque necessari ai fini della realizzazione di quel tipo di intervento edilizio (es. autorizzazione preliminare alla realizzazione di impianto natatorio, ai sensi della D.G.R. 1431/2013; autorizzazione preliminare alla realizzazione di struttura socio sanitaria, ai sensi della L.R. 20/2000; autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013; ecc.);
  2. gli atti di assenso sono stati preliminarmente acquisiti tutti o in parte, sempre per il tramite del SUAP, presentando adeguata istanza ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010. Tale fattispecie potrebbe incorrere nel caso in cui si tratti di una variante ad un progetto già approvato, che non vada ad incidere sulle parti soggette ad atto di assenso. In tale fattispecie può comunque concretizzarsi la necessità di acquisire anche altri atti di assenso non indicati nel modello di permesso, che sono comunque necessari ai fini della realizzazione di quel tipo di intervento edilizio (es. autorizzazione preliminare alla realizzazione di impianto natatorio, ai sensi della D.G.R. 1431/2013; autorizzazione preliminare alla realizzazione di struttura socio sanitaria, ai sensi della L.R. 20/2000; autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013; ecc.
  3. la necessità di acquisizione di atti di assenso presupposti al permesso di costruire in quanto l’intervento rientra tra quelli soggetti ad assenso preventivo e pertanto si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso stessi da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • Legge Regionale  21 ottobre 2004, n. 23 - "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326";
  • Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4/2/2 n. 279/2010 - "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi";
  • D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - "Semplificazione della disciplina edilizia";
  • Legge Regionale 20 dicembre 2013, n.  28 - "Modifiche Legge Regionale 15/2013";
  • Delibera Giunta Regionale n. 75/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)";
  • Delibera Giunta Regionale n. 76/2014 -  "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)";
  • Delibera Giunta Regionale n.  993/2014 - "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR 15/2013)";
  • Delibera Giunta Regionale n. 994/2014 - "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010);
  • L. 11 novembre 2014, n. 164 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" (cd. Sblocca Italia);
  • Determina n. 16913 del 17/11/2014 - "Adeguamenti della Modulistica Edilizia unificata";
  • Delibera Giunta Regionale n. 121 del 16/02/2015 - "Introduzione modulistica CIL";
  • Determina n. 3316 del 20/03/2015 - "Secondo Adeguamento della Modulistica Edilizia Unificata, approvata con l'atto di coordinamento tecnico di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014";
  • Determina n. 8822 del 14/07/2015 - "Terzo Adeguamento della Modulistica Edilizia Unificata";
  • Legge Regionale 16 luglio 2015 n. 9 - "Legge Comunitaria Regionale per il 2015" (contenente modifiche alla Legge Regionale 15 del 2013);
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.