Palestra

Palestra

Si considera palestra la struttura sportiva aperta al pubblico per l’esercizio di attività motorie finalizzate a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psicofisico della persona.

 

L’esercizio dell’attività è consentito alle strutture che garantiscono la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), della Laurea in Scienze Motorie, o di idoneità riconosciuta ai sensi dell'art 12 bis della L.R. 13/2000.

 

A uno degli istruttori deve essere assegnata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura. L’inizio dell’attività è subordinato al deposito, presso il Suap competente per territorio, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nella quale l’esercente deve attestare la presenza nella struttura di almeno un istruttore (in possesso di uno dei titoli sopra indicati) e la conoscenza dell’obbligo di attribuire a detto istruttore la responsabilità dell’applicazione dei programmi da attuare nella palestra. L’attività è soggetta al rispetto della normativa igienico - sanitaria, edilizia e urbanistica, comprovate dal possesso dell’agibilità dei locali. Chi intende esercitare all’interno della palestra trattamenti estetici, di abbronzatura, rilassamenti mediante sauna o in genere mediante apparecchiature comprese nell’allegato 1 alla legge 4 gennaio 1990 n.1 “disciplina dell’attività di estetista”, è soggetto anche al deposito di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi della legge n. 40/2007 “disciplina delle estetiste”.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere in grado di garantire la presenza costante nella struttura di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), della Laurea in Scienze Motorie o di idoneità riconosciuta ai sensi dell'art 12 bis della L.R. 13/2000;
  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • Essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. e all’art. 67 del d.lgs 159/2011 “Codice Antimafia”;

Requisiti oggettivi

  • Essere in possesso del titolo autorizzativo di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) o del certificato di agibilità (se già rilasciato);
  • Essere in grado di dichiarare che la struttura rispetta le norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti;
  • Essere in possesso del certificato prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982, con indicazione dei relativi estremi, qualora la capienza della struttura sia tale da contenere contemporaneamente più di 100 persone;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 – Norme in materia di sport;
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 -Approvazione del regolamento per l’esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
  • D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • Regolamento comunale edilizio;
  • Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.