Noleggio Autobus con conducente

Noleggio Autobus con conducente

Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.


Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.


Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

 

Presentazione delle pratiche:
- Ufficio Motorizzazione Civile per l'iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale;
- Agenzia per la Mobilità SRM Reti e Mobilità S.p.a. (funzione delegata dalla ex Provincia di Bologna) per il rilascio del titolo legale per l'accesso al mercato trasporto viaggiatori;
La disciplina per l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente (Ncc) è stata completamente modificata con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009 – in vigore dal 4 dicembre 2011 - che reca norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (abrogando la direttiva 92/26/CE del Consiglio), a cui hanno fatto seguito alcuni atti ministeriali(1) e note di precisazione e chiarimenti delle rispettive Autorità coinvolte nelle funzioni di autorizzazione / controllo sulle Imprese che esercitano la predetta attività.

 

(1) In prt. con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. 291-25/11/2011.

 
Requisiti

Attualmente, l'esercizio della professione di trasportatore su strada – per il trasporto di persone – è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte ora dell'UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l'Impresa da autorizzare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale(2); il rilascio di autorizzazione consente all'Impresa l'iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori su strada, sempre a cura dei competenti Uffici della motorizzazione civile cui compete altresì la vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dalla normativa, con controlli almeno quinquennali.
Una volta ottenuto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UMC e relativa iscrizione al REN (in via provvisoria o definitiva in base ai requisiti posseduti), le Imprese interessate si rivolgono all'Ente locale di riferimento (nel caso di specie ex Provincia di Bologna) che provvede al rilascio del titolo legale per lo svolgimento dei servizi di trasporto su strada di persone con efficacia condizionata all'immatricolazione di almeno un veicolo(3).

 

(2) Sulla base dei criteri forniti successivamente all'entrata in vigore del Regolamento da varie disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, In prt. dalla circolare 2/2011 prot. 0026214-02/12/2011 e relativi allegati, come integrate e modificate : - per il requisito dello stabilimento, dal Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi infirmativi e statistici del 25.01.2012 e - per il requisito di idoneità finanziaria dalal nota del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità prot. n. RU / 11551 / U/TSI del 11.05.2012 e da ultimo con nota prot. 0012374 -23/05/2012 della Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità .
(3) Come chiarito con nota della Regione Emilia Romagna – Direzione generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità pg.2011.0303377 del 15/12/2011.

 
Procedimenti

Descrizione dell'Iter
Nella Città Metropolitana di Bologna, il rilascio del titolo legale (art. 87 CdS) per l'accesso al mercato (comparto viaggiatori) è di competenza dell’Agenzia per la mobilità - la società SRM Reti e Mobilità Spa, a cui l’Ente bolognese ha delegato la relativa funzione. L'Agenzia per la mobilità verifica l'effettiva iscrizione al REN dell'Impresa che presenta domanda per il rilascio del titolo legale (sulla base di idonea autocertificazione e, a regime, tramite accesso diretto alla banca dati elettronica del REN).
L'Agenzia per la Mobilità controlla altresì per 'Impresa iscritta al REN i seguenti requisiti:
a) disponibilità di una rimessa;
b) parco veicolare;

c) personale preposto alla guida;
In occasione del rilascio del titolo legale l'Impresa viene iscritta nel Registro regionale  - istituito ai sensi dell'art. 26 ter della L. 02.10.1998, n. 30, denominato “Registro regionale delle Imprese che esercitano trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente”. Quando SRM acquisisce anche la documentazione che comprova il perfezionamento della procedura di immatricolazione, provvede ad aggiornare in via definitiva il titolo legale già rilasciato. Si precisa comunque che il quadro normativo è attualmente in evoluzione, pertanto si consiglia di rapportarsi con gli Uffici preposti per gli eventuali chiarimenti ed aggiornamenti che potrebbero intervenire successivamente.
Periodo transitorio
Le Imprese già autorizzate dalla provincia - Agenzia per la mobilità - la società SRM Reti e Mobilità Spa – (comprese le ex licenze comunali già convertite(4) in autorizzazioni provinciali), alla data di entrata in vigore del Regolamento ovvero il 4 dicembre 2011, sono iscritte provvisoriamente al REN sulla base dei dati in possesso del Centro di elaborazione dati di Roma. Con circolare ministeriale del 23 maggio 2012 viene dato tempo alle Imprese fino al 3 dicembre 2012 per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa europea (nuovo requisito dello stabilimento, dell'idoneità finanziaria e del rapporto intercorrente tra l'Impresa e il gestore dei trasporti) al fine di ottenere iscrizione al REN in via definitiva.

 

(4) Si evidenzia che, in base alla normativa anteriore all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le licenze rilasciate dalle autorità competenti (Comuni) alle Imprese di esercenti l'attività di Noleggio autobus con conducente hanno conservato validità sino al 5 gennaio 2011, termine ultimo perentorio stabilito per la conversione delle licenze comunali in autorizzazioni di competenza provinciale.

 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 - Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale – Capo I bis , Tit. III;
  • Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 3 - Regolamento regionale per l’esercizio dell’attività di Noleggio di Autobus con conducente 28 dicembre 2009, n. 3;
  • D.Lgs. 3 Aprile 1992, N. 285 - Nuovo Codice Della Strada;
  • L. 11 agosto 2003, n. 218 - Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
  • Regolamento (CE) n. 1071/2009 – in vigore dal 4 dicembre 2011;
  • Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. 291-25/11/2011;
  • Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2/2011 prot. 0026214- 02/12/2011 e relativi allegati;
  • Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 23.05.2012 prot. 12374 avente ad oggetto “Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009", che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

Lo schema di domanda con relativi allegati, è reperibile al sito dell’Agenzia SRM per la mobilità: http://www.srmbologna.it/nccbus.shtm.

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.