Nel 2014 è partita, a cura della Regione Emilia Romagna, la fase operativa del Piano integrato triennale (2014-2016) in tema di "contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico".
Il piano, richiama i principi della Legge Regionale 5 del 2013, ["Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonchè delle problematiche e delle patologie correlate"] e le delibere dell'Assemblea Legislativa in merito all'adozione e modifica del piano per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014 - 2016.
Obiettivo è la realizzazione di progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di dipendenza da gioco, coinvolgendo Comuni ed esercizi commerciali, circoli privati ed altri luoghi di intrattenimento che decidono di non installare o di disinstallare le apparecchiature per il gioco d'azzardo nel proprio esercizio.
Gli esercenti che intendano aderire all'iniziativa, possono fare richiesta, compilando e sottoscrivendo un modello di dichiarazione di adesione reperibile online -nel quale si dichiara la volontà a non installare slot machine e/o VLT (Video lottery terminal), altre apparecchiature simili, oppure a dismettere quelle installate- facendolo pervenire al Suap del Comune del territorio sul quale viene esercitata l'attività, il quale curerà l'istruttoria e provvederà a rilasciare la vetrofania col marchio in oggetto. Tale vetrofania riporta il marchio "Slot FreE-R" e lo slogan "Dove il gioco d'azzardo non c'è, si vive meglio", il cui possesso costituirà prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione e eventuali incentivazioni di carattere economico da parte del Comune sede dell’attività. L'adesione alla campagna di sensibilizzazione, permetterà ai cittadini di riconoscere e scegliere così un locale dove non vi sono apparecchi per il gioco online.
I Comuni terranno aggiornato un elenco degli esercizi che possono fregiarsi del marchio regionale, reperibile anche nei rispettivi siti web.
E' prevista una verifica annuale per il mantenimento del marchio attraverso un controllo sul sito web di Aams, eventualmente supportata da un sopralluogo in loco della polizia municipale.
Requisiti oggettivi
Non previsti.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale e per il mantenimento dei requisiti, vengono effettuati annualmente.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.