Lavanderie a gettone

Lavanderia a  gettone

 

Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni.

 

Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti.

 

L’attività è soggetta alle disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

Non è obbligata a nominare un responsabile tecnico.

 

Le lavanderie a gettone sono attività iscrivibili al Registro delle Imprese.

 
 
Requisiti

Requisiti:

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare, essere in grado di dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
 
 
 
Oneri

Non sono previsti oneri per il deposito della SCIA, salvo che il Comune non decida diversamente.
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori, per la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di scarico, quando sono necessarie.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia;
  • D.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;
  • Determina ex Provincia di Bologna 1 marzo 2005, n. 51854 – D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7, 8, 15, D.M. 16 gennaio 2004 n. 44 - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale;
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • Delibera di Giunta Regione Emila- Romagna (DGR) n° 1769/10 (modifica ed aggiornamento della precedente DGR n°2236/09) prescrizioni generali di autorizzazione ed i limiti di emissione per tale tipologia impiantistica (l'allegato 4 alla DGR 1769/10 - punto 4.33);
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.