Impianto di distribuzione di carburante

Distributore carburante

Si intende per impianto di distribuzione carburante, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie. I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato. Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio. Per rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore (Self-service).

 

Si intende per Self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale, delle quali l’utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento. Ai sensi dell’ art. 1 punto 1.3 della Delibera di Consiglio regionale n. 355/2002 un impianto si definisce di utilità pubblica qualora la sua distanza dall’impianto più vicino risulti superiore a 15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale. In base all’art. 83 bis, comma 17, del DL n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08, così come modificato dall’art. 17 comma 5 del DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione non possono essere subordinate alla chiusura di impianti esistenti, né al rispetto di contingenti numerici, di distanze minime tra impianti o di superfici minime o, ancora a restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.


Tutti i nuovi impianti di distribuzione di carburante devono essere dotati di:
a) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all’utilizzo dei servizi igienici nell’orario del servizio assistito;
b) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento.

Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l’impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento
c) locale per il ricovero del gestore pensilina di copertura delle aree di rifornimento
In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 è possibile l’installazione, la trasformazione o l’integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.


Per quanto riguarda gli orari di servizio, il Comune determina sulla base dei criteri regionali le fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, tenendo conto che deve essere garantita l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi. Il Comune determina la turnazione dell’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali in modo da garantire un’apertura di impianti almeno nella misura del 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata di concerto con i gestori al 25%. Il Comune determina inoltre anche la turnazione del riposo infrasettimanale che deve essere effettuata, salvo deroghe, da un numero di impianti non inferiori al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane. Gli impianti devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi, edinfrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzate opportune delimitazione atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
Tali disposizioni non si applicano agli impianti funzionanti con Self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore. Gli impianti provvisti di apparecchiature Self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.

 

Per lo svolgimento del lavoro notturno (dalle ore 22,00 fin all’inizio dell’orario di apertura giornaliera) occorre il rilascio di apposita autorizzazione del Comune competente. La sospensione per ferie deve essere autorizzata dal Comune, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore alle 2 settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l’apertura di almeno il 20% degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

 

All’interno degli impianti di distribuzione di carburanti è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali e delle norme urbanistiche edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonchè, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

 

Con l’entrata in vigore del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusività nell'approvvigionamento hanno perso efficacia per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Le parti del contratto di fornitura possono, inoltre, rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale/zona oggetto dell’intervento;
  • Essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n.59/2010, nonché di quelli professionali di cui al comma 6 del medesimo articolo in caso di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

Requisiti oggettivi

  • L’impianto deve essere localizzato in una zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di distributore di carburanti in base agli strumenti urbanistici vigenti;
  • Devono essere rispettate le disposizioni in materia di prescrizioni fiscali, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia-Romagna emanate ai sensi del D.Lgs. 32/1998;
  • Devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendi;
  • Gli impianti devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni in materia edilizia, ovvero devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia e agibilità o della dichiarazione del direttore dei lavori, presentata ai sensi del dpr 160/2010 con la comunicazione di fine lavori, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
 
 
 
Oneri

N. 2 marche da bollo del valore corrente e diritti istruttori

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.M. 31 ottobre 2001 - Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 28), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (art 83- bis), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 17), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
  • Delibera Consiglio regionale 8 febbraio 2002, n. 355 -Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti;
  • Delibera Consiglio regionale 5 maggio 2009, n. 208 - Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Domanda di autorizzazione per attivazione/ristrutturazione/potenziamento/trasferimento di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o privato;
  • Comunicazione di trasferimento titolarità di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o privato;
  • Domanda di collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico o privato;
  • Richiesta di rilascio di parere igienico-sanitario da parte dell’Azienda USL per avvio, modifica, potenziamento, trasferimento di impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o ad uso privato;
  • Comunicazione al Comune per la classificazione di industria insalubre;
  • Prevenzione incendi;
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 12-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.