Impianti fissi per la telefonia mobile. Impianti DVB-H

Antenne DVB-H

DVB-h è l'acronimo di "Digital Video Broadcasting - handheld" (letteralmente: trasmissione digitale di contenuti video, che stanno su una mano - quindi riferito a terminali portatili).

 

Per impianto DVB - h si intende lo standard sviluppato dal consorzio Digital Video Broadcasting, approvato dall’ETSI, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile per rendere possibile la ricezione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in mobilità, ma anche di servizi dati e multimediali, trasferendo un segnale video e audio ad un sistema di telefonia mobile per l’irradiazione di programmi televisivi sui dispositivi portatili, utilizzando le stesse frequenze del digitale terrestre.

 

Inizialmente nato come DVB-M (mobile), successivamente rinominato DVB-X, poi divenuto DVB-H.  Questo tipo di impiantistica si rivolge alla distribuzione di servizi multimediali e terminali mobili in modalità multicast e broadcast. Sviluppato ad hoc dal TM-h del Technical Module DVB, presieduto da Nokia, è uno standard pensato come un evoluzione del sistema DVB-T, di cui condivide la gamma di frequenze, con funzionalità migliorate per dare robustezza alla ricezione in movimento, minor consumo di batterie e maggiore sinergia con il mondo di internet ed è stato adottato nel Novembre 2004.

 

Il sistema è stato progettato con diverse classi di servizio: ricezione portatile con ricevitore fermo a bassa velocità (pedestrian), ricezione portatile indoor, ricezione mobile con antenna esterna (esempio auto), ricezione indoor con terminali portatili in veicoli in movimento (es. treni, bus...)

 

Tale tecnologia si avvale, oltre che dei siti di trasmissione televisiva tradizionali, di siti minori, collocati in contesto cittadino (gap filler) in grado di distribuire il segnale in maniera capillare sul territorio. Questi si appoggiano di preferenza alla rete della telefonia mobile aggiungendosi ai dispositivi per la telefonia, trasmettendo in banda larga (impegnando quindi molte frequenze contemporaneamente) e attraverso impulsi "burst", in bassa frequenza.


Trattandosi di servizio radiotelevisivo, la copertura non dipende dal numero di utenti, a differenza di quanto avviene per la telefonia, e una volta realizzata la rete di ogni singolo operatore non occorre procedere all’installazione di ulteriori impianti.

 

La realizzazione di una stazione con standard dvb-h (digital video broadcasting) è caratterizzata dai seguenti apparati:

  • impianto radiante ricetrasmittivo costituito da un'antenna omnidirezionale
  • in base alle caratteristiche esistenti, l'antenna viene ancorata con carpenteria di nuova realizzazione
  • l'impianto di ricezione satellitare costituito da una parabola del diametro di 120 cm, anch'essa da staffare a strutture esistenti mediante carpenteria
  • antenna GPS per la localizzazione satellitare
  • apparato indoor o outdoor che funziona da base-station

Attraverso il DVB-H si vengono a creare sinergie tra il mondo della televisione quello della telefonia mobile, che si risolvono in un aumento del numero di servizi offerti all´utente, attraverso la bi-direzionalità della comunicazione propria delle reti mobili cellulari, rendendo possibile non solo la diffusione di programmi tv agli utenti sui cellulari, ma anche, all´inverso, la trasmissione di informazioni dall´utente alle reti televisive (interattività).

 

I terminali DVB-H possono essere classificati in una di queste categorie:

1. terminale integrato in auto, simile alle attuali autoradio, dotato di uno schermo (destinato ad essere utilizzato da parte dei passeggeri oppure a veicolo fermo) con antenna installata all'interno della carrozzeria, con ricezione in movimento garantita alle alte velocità;

2. televisore portatile o tascabile, dotato di antenna esterna o estraibile, idoneo alla ricezione outdoor o indoor;

3. terminale palmare (handeheld) integrato con altri sistemi (cellulare, GMS o UMTS, Wifi, bluetooth, radio FM, etc) di piccoole dimensioni e con antenna integrata, per ricezione indoor o outdoor, idoneo comunque all'utilizzo in movimento, anche a bordo di veicoli.

 

Gli impianti DVB-H sono disciplinati, in via analogica, dalle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile di cui alla L.R. 30/2000 e pertanto necessitano di domanda di autorizzazione.

 

L'autorizzazione non è necessaria per gli impianti aventi potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt.  Per questi è prevista la sola comunicazione al Comune e all'ARPA, da effettuarsi prima dell'installazione.

 
 
Requisiti

 Requisiti oggettivi

  • Essere titolari di concessione governativa per pubblico servizio di telecomunicazioni mobili o della licenza di operatore di rete per la diffusione televisiva in tecnica digitale (per gli impianti DVB-H);
  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, localizzato in area urbanisticamente idonea;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione degli impianti in questione sono articolate tra differenti livelli istituzionali:

 

Indirizzi generali
Rientrano nella competenza della Regione Emilia-Romagna:
- le funzioni relative alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti In tali materie.
Le Regioni, inoltre, definiscono le competenze che spettano alle Città Metropolitane ed ai Comuni, che nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

 

Rilascio dell’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il Suap del Comune in cui l’impianto  collocato. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30/2000, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare: Tale programma, di norma, è presentato entro il 30 settembre di ogni anno. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'installazione dell'impianto.
Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.
L'autorizzazione pertanto riguarda solo gli impianti localizzati in siti puntuali.
Per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando al rilascio dell'autorizzazione l'applicazione delle procedure previste al comma 6, dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000
La pubblicizzazione è dovuta solo per le localizzazioni puntuali dei nuovi impianti.
Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici come individuati dalla Regione. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma, una volta acquisiti i pareri dell’ARPA e dell’Azienda USL, nonchè il titolo edilizio, ove richiesto. Decorso il termine di 90 giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, la domanda deve intendersi accolta. La procedura descritta si applica, in via analogica, all’installazione degli impianti con sistema DVB-H, sino a quando non sia dettata una disciplina specifica.
Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000). La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree sopra indicate avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

 

Autorizzazione di singole installazioni
Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale, il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure autorizzative previste, ad eccezione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 259/2003. Deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 160/2010 (90 giorni); il termine di solito viene fissato dal Comune. Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca per le quali è già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma 10 del DLgs. 259/2003. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, al SUAP e contestualmente ad ARPA, corredata di documentazione fotografica. In caso di riconfigurazione di impianti esistenti l’iter autorizzativo è immutato Comunicazione/autorizzazione di modifiche di impianti di telefonia mobile precedentemente autorizzati. La modifica, non sostanziale, di un impianto già autorizzato può essere realizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione di tali modifiche al Comune e all’ARPA, purchè la modifica non determini un incremento del campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere ovvero, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Comune, valutando la modifica come sostanziale, non richieda di assoggettare a nuova autorizzazione tale intervento di modifica.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. Le spese sono comprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 516,46 euro, ed un massimo di 1.549,37 euro da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 22 febbraio 2001, n. 36 -Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, art. 3;
  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche;
  • L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;
  • L.R. 25 novembre 2002, n. 30 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti di telefonia mobile
  • Delibera Giunta regionale 20 febbraio 2001, n. 197 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;
  • Delibera Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 1449 - Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla Delibera n. 30 del 20/02/2001, recante norme per la tutela e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico;
  • Delibera Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 335 -Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R. 30/2000.
  • Delibera Giunta regionale 21 luglio 2008, n 1138 - modifiche ed integrazioni alla Delibera Giunta Regionale 20 maggio 2001, n.197 "Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'';
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Domanda di autorizzazione di impianti fissi di telefonia mobile;
  • Documenti sulla legittimazione del richiedente quale titolare di concessione governativa per pubblico servizio di telecomunicazioni mobili o - per gli impianti DVB-H - della licenza di operatore di rete per la diffusione televisiva in tecnica digitale;
  • Modulo domanda di autorizzazione programma annuale delle installazioni (per la telefonia mobile e per gli impianti DVB-H);

Il programma va corredato della seguente documentazione:

  • Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l’indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l’installazione di nuovi impianti, nonché di quelli già installati
  • Elenco delle installazioni con denominazione del sito, via e numero civico.

Inoltre, per ogni singola installazione, deve essere prodotta la documentazione indicata dall’art. 8, 8.1, della Del. G.R. n. 1138/2008, in sintesi relativa a:
a) Caratteristiche del sito:

  • Progetto dell'impianto in scala 1:200;
  • Inserimento fotografico Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
  • Carta altimetrica 1:5000 , qualora necessaria o , se non disponibile, in scala opportuna;
  • Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:

  • banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
  • scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
  • direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
  • potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella;
  • diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
  • relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
  • valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
  • valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altri impianti posti sulla medesima infrastruttura;

Inoltre, per antenne installate su edifici:

  • planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.