Gioco lecito

Gioco lecito

L'esercizio del gioco lecito (carte, calciobalilla, biliardi, dama, freccette, flipper, …) e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) sono consentiti previa presentazione di S.C.I.A, o autorizzazione (a seconda che sia richiesto dallo specifico Regolamento Comunale).

 

Non è richiesta S.C.I.A. o autorizzazione per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni o SCIA per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc.

 

L'installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, di cui al comma 6, lett. a) e 7 dell'articolo 110 del TULPS, è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:

  • bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
  • ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
  • stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
  • sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali;
  • altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
  • esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
  • circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
  • agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • attività di spettacolo viaggiante come autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
  • esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS;

Giochi leciti negli esercizi di somministrazione

Come precisato più sopra, l'esercizio del gioco lecito e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e comma 7), sono consentiti, previa presentazione di S.C.I.A o autorizzazione (a seconda che sia richiesto dallo specifico Regolamento Comunale). Non è richiesta S.C.I.A. o autorizzazione per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc.  Il modello per l'esercizio dell'attività di somministrazione comprende già la SCIA per l'esercizio e/o l'installazione di giochi leciti.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi

  • attestato di conformità alle norme vigenti rilasciato dal Ministero Economie e Finanze (AaMS) per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a);
  • agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico;
  • modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
  • possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, comprende:

  • acquisizione dei pareri del Consiglio di Zona e della Polizia Municipale di Zona;
  • verifica d’ufficio dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia);
  • verifica d’ufficio della sorvegliabilità dei locali;
  • svolgimento dell’attività;

Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 
 
Procedimenti

Modalità di avvio dell’attività

Per l'apertura di attività che prevedono l'installazione di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento è necessario compilare il modulo Segnalazione certificata giochi leciti per esercizi non in possesso di altra SCIA o autorizzazione agli artt. 86, commi 1 e 2 e 88), previo ottenimento della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria. Se trattasi di autorizzazione non sono invece previsti diritti di istruttoria in caso di SCIA.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);

  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);

  • Legge 27/12/2002 n, 289 – art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;

  • DL 4/7/2006 n. 223 - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;

  • Legge 13/12/2010, n. 220 – art. 1;

  • Ordinanza n. 63 del 15/10/2014 P.G. 625214;

  • Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

  • DL 158/2012 art. 7, comma 10 – ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale;

  • Legge Regione Emilia Romagna 4/7/2013, n. 5 – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;

  • Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 187 del 17/2/2014 - Approvazione del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 5/2013;

  • Decreto Ministeriale 27/07/2011;

 

 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.