Gas Tossici

Gas Tossici

È definito gas tossico:

  • qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica;

È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, che all’art. 1 elenca le sostanze considerate gas tossico. Tale elenco viene aggiornato con Decreti Ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità, su domanda dell’interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell’elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati. L’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici deve essere eseguita da soggetti in possesso di apposita patente, che è subordinato al superamento degli esami che constano di prove pratiche ed orali.

I Comuni di residenza emettono il bando per il conseguimento della patente.

Il bando viene pubblicato due volte all’anno e le sessioni di esame si effettuano nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Bologna dall’apposita Commissione. La patente viene rilasciata dopo il superamento dell’esame ed ha durata quinquennale. Ogni cinque anni l’interessato deve presentare domanda di revisione, previa emissione di bando da parte del Comune, a seguito della pubblicazione nella G.U. del Decreto del Ministero della Salute che dispone la revisione delle patenti rilasciate nel periodo sullo stesso indicato.

L’attività di utilizzo, utilizzo con detenzione, conservazione e deposito di gas tossici in magazzini o depositi, è subordinata al possesso, da parte dell’impresa esercente, di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente, in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • I requisiti personali e morali stabiliti dal T.U.L.P.S. (artt. 11):
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato al possesso dell'abilitazione all'impiego di gas tossici.

La domanda corredata di tutti gli allegati viene consegnata al Suap del Comune di riferimento che ne verifica la completezza. Il Suap provvede a darne comunicazione alla Commissione d’esame per l’inserimento nel calendario.  La Commissione comunica al Comune la data per l’esame, che provvede ad informare gli interessati. Una volta conseguita l’idonenità d’esame, comunicata al Comune direttamente dalla Commissione d’esame, viene rilasciata la patente.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 - Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici;
  • R.D.  18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D.  6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 - Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale;
  • Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 2 -Regolamento di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute in attuazione dell’art. 6 comma 2 della L.R. 4/2008;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.