Fuochi d'artificio (Fochino e Pirotecnico)

Fuochi d'artificio

I fuochi d’artificio sono effettuati dal “fochino” o dal “pirotecnico”.

 

Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco (gestione fuochi d’artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.).

In generale, per lo svolgimento dell’attività di fochino sono richiesti:

  • specifici prerequisiti professionali e di idoneità;
  • apposita licenza;

Specifiche autorizzazioni possono essere richieste per lo svolgimento di particolari attività collegate. La licenza è rilasciata dal Suap, ha una durata annuale e, per essere mantenuta deve essere rinnovata, presentando la domanda di rinnovo prima della data di scadenza.

 

Il pirotecnico è colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di armi da fuoco o di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

La licenza è rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, anche se revocabile.

 

Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

 
 
Requisiti

Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale.
I requisiti morali sono stabiliti dal T.U.L.P.S. (artt. 11) e dalla normativa antimafia (d.lgs 159/2011 art. 67).

Nel caso di società i soci e/o le persone con poteri di rappresentanza e amministrazione devono essere in possesso di tali requisiti. I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a:

  • capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività;
  • cognizioni proprie del mestiere;
  • conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina;

Il certificato di idoneità al mestiere di fochino è rilasciato dalla Prefettura , su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, alla quale spetta il compito di valutare la sussistenza dei requisiti suddetti. Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è anche necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede. Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS).
L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro. Il D.M. 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. Ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.L.P.S. e dell’art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d’artificio deve avere una licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all’art. 49 T.U.L.P.S.

 
 
Procedimenti

Descrizione iter licenza per lo svolgimento del mestiere di fochino

L’autorità competente per il rilascio è il Suap. Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 112/1998, il titolare dei requisiti, dei certificati di idoneità e dei nulla osta necessari per lo svolgimento del mestiere di fochino deve chiedere al Comune di competenza anche la licenza comunale per l’esercizio del mestiere. Ai fini del rilascio della licenza, occorre essere nelle condizioni di carattere personale previste dalla normativa per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi. E’ opportuno che il nulla osta del Questore venga richiesto dagli interessati prima dell’inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle capacità tecniche o, comunque, almeno in concomitanza con la domanda per sostenere l’accertamento della richiesta capacità tecnica, al fine di consentirne il rilascio anteriormente all’espletamento delle prove prescritte. Del rilascio (o diniego) del nulla osta, la Questura darà comunicazione alla Commissione tecnica, per il tramite della Prefettura, ed al Comune presso il quale l’interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza. Il nulla osta questorile si ottiene presentando alla Questura l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero dell’interno.
La domanda, pertanto, segue il seguente procedimento:

  • l’interessato presenta domanda di nulla osta al Questore;
  • la Questura comunica il rilascio (o diniego) del nulla osta alla Commissione provinciale tecnica e al Suap;
  • se il nulla osta è rilasciato, l’interessato frequenta i corsi formativi;
  • successivamente l’interessato sostiene l’esame presso la Commissione provinciale tecnica presso la Prefettura. Per partecipare all’esame l’interessato deve inoltrare una domanda in carta libera alla Questura oppure al Commissariato di PS o alla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza. È richiesta l’esibizione del libretto di lavoro e di eventuali attestati di attività svolte;
  • Ottenuto l’attestato di idoneità, l’interessato presenta al Suap la domanda di licenza.

Autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici

L’autorità competente per il rilascio è il Suap. Tale attività può essere svolta dal fochino o dal pirotecnico. L’art. 57, T.U.L.P.S., per lo svolgimento di fuochi d’artificio, ad esempio nell’ambito di una festa all’aperto, richiede che l’organizzatore debba ottenere una apposita licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (Questura). Nel caso in cui il comune non sia sede della Questura, l’interessato presenta la domanda al Suap, allegando documenti e specificando le condizioni operative dei lanci tramite:

- piante planimetriche in scala 1:1000 e 1:200 dell’area di accensione sulle quali dovranno essere evidenziati:

  •  luogo nel quale vengono fissate le granate (punto esatto di lancio);
  • direzione di lancio;
  • luogo predisposto per il pubblico;
  • edifici e strade ubicate nelle vicinanze;
  • indicazioni del peso complessivo della polvere utilizzata e specificazioni se si tratta di spettacolo pirotecnico aereo e/o a terra;
  • elenco dei fuochi artificiali che si intendono utilizzare, completi dell’indicazione del numero di calibro e della grammatura di ognuno e Decreto Ministeriale di omologazione dei fuochi;
  • relazione tecnica relativa all’ organizzazione e svolgimento dello spettacolo pirotecnico;
  • copia polizza assicurativa per danni a persone e/o cose;
  • copia licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi;
  • copia della abilitazione di cui all’art. 101 del T.U.L.P.S. per il fochino o per il pirotecnico;

Al fine di garantire l’incolumità pubblica, si osservano le disposizioni contenute nella Circolare Min. Interno 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS" Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali", autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., nonché le eventuali disposizioni prefettizie. L’autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri. Altre autorizzazioni sono previste dal D.M. 15 agosto 2005 per lo svolgimento di alcune attività connesse all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • D.Lgs. 27 luglio 2005, n. 144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in Legge 155/2005;
  • D.M. 15 agosto 2005 - Speciali limiti all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, 155;
  • L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 - Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.