Estetisti

Estetisti

L’attività di estetica, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - "Disciplina dell’attività di estetista", comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, nonché l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi preesistenti. L’attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico (si veda l’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1) e con l’applicazione dei prodotti cosmetici (si veda la definizione della Legge 11.10.1986, n. 713).


Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in modo specifico ed esclusivo a finalità di carattere terapeutico.

 

Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista rientrano anche:

  • i centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
  • le attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
  • le attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”;
  • i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
  • la mansione di onicotecnico.

Non rientrano nell’attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medicocurativo-sanitario, l’attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l’attività di naturopata del benessere (operatore olistico).
I locali adibiti all’attività di estetica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di superfici minime dei locali previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing e le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale, al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività. L’esercizio dell’attività svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla normativa antimafia.


Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica; è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
L’attività di estetista può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti. Non è ammesso l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso di abilitazione professionale;

Requisiti oggettivi

  • I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 8 agosto 1985. n. 443 - Legge quadro per l’artigianato;
  • L. 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista;
  • L.R. 4 agosto 1992, n. 32 - Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetista;
  • D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147 -Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
  • D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
  • Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.