Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:
Rilevante è anche la tipologia del centro commerciale: medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali inserite in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.). Ai fini dell’individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, deve essere considerata unica l’aggregazione di più esercizi commerciali anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate.
Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende la risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati ai singoli esercizi, ma la loro superficie di vendita è quella complessiva;
Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale e della modalità autorizzatoria da applicare è necessario far riferimento ad alcuni elementi:
Con riferimento alla distinzione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio, è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni. Innanzitutto, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il divieto non si applica (come stabilito dalla L.R. n. 6/2007 che introduce l’art. 19-bis nella L.R. n. 14 del 1999)1 per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami;
Con deliberazione del Consiglio regionale n.155 del 2008 sono state definite le modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio. In particolare, è stato stabilito che la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000 mq, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq nei restanti Comuni. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata:
Il Consiglio della Regione Emilia-Romagna, al punto 1.4, della deliberazione n. 1253/1999 ha previsto che i Comuni, ai fini dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le norme relative alle medie e alle grandi superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali:
Tipologie di medie strutture di vendita:
Tipologie di grandi strutture di vendita:
Tipologie di aggregazioni commerciali:
1Particolarità:
a. Nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita utilizzata per gli alimentari sia inferiore al 3% di quella complessiva; tale percentuale è fissata in analogia con quanto previsto dalla delibera regionale n. 1253/1999, punto 1.4, ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici. In quest’ultimo caso è necessario il possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività alimentare, ma l’autorizzazione sarà rilasciata per il solo settore non alimentare;
b. Nel caso di una media struttura di vendita configurata come centro commerciale la percentuale del 3% si applica a ciascun esercizio facente parte del medesimo centro;
c. la superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq. (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2500 mq. (nei restanti Comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di ¼ per la parte eccedente. È obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo tra Comune e operatore commerciale, da allegare alla istanza di autorizzazione per la struttura di vendita. Con il suddetto atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
(2) Cioè: a) che sia attuata la concentrazione o l’accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali degli esercizi di vicinato; b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L.426/71 per la vendita dei generi di largo e generale consumo; c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento; d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d), comma 1, art. 4 del D.Lgs. 114/1998, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazione.
(3) Cioè: a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo; b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, ritenute necessarie; c) in localizzazioni nell’ambito di aree urbane oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.