Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)

CIL - Comunicazione Inizio Lavori
CIL - Comunicazione Inizio Lavori

Alcuni interventi edilizi non sono soggetti a titoli abilitativi, pertanto non è dovuto il rilascio di pareri o autorizzazioni per poterli realizzare.


Tuttavia prima di avviare i lavori è necessario darne comunicazione al comune, dichiarando che le opere che si andranno a realizzare posseggono i giusti requisiti per essere svolte senza titolo abilitativo, e in pieno rispetto della normativa edilizia.

 

A partire da maggio 2010, è nata a questo proposito una pratica amministrativa denominata Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.):  nel mondo dell'edilizia costituisce uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

 

Nata con il nome iniziale (legge 47/85) di  "opere interne", in un primo tempo obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbrica, di far produrre una relazione a firma di un professionista abilitato (Ingegnere, Architetto o Geometra iscritto al relativo albo professionale) attraverso questo documento, così da certificare le opere da compiere. Oggi, questo strumento, debitamente perfezionato, permette la comunicazione di ristrutturazione del proprio appartamento e delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile con più facilità.

 

La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia,  che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.

 

Con la C.I.L. si possono richiedere opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o a Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

 

È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (cioè le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti - art.6).

 

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (quelle opere  necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, quelle per sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio oppure necessarie alla realizzazione di nuovi impianti, differenti in tutto o in parte da quelli esistenti). Per questi è  infatti prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.

 

 
 
Requisiti

La comunicazione deve essere sottoscritta dal proprietario o dall'avente titolo alla presentazione della richiesta.

 

Deve inoltre contenere:

  • i dati dell'impresa che eseguirà i lavori;
  • le date di inizio e fine lavori;
  • la nomina del direttore dei lavori;
  • la documentazione essenziale tra cui gli elaborati progettuali e una relazione tecnica in cui il progettista assevera la corrispondenza alle tipologie di intervento previste;
 
 
Procedimenti

Interventi soggetti a CIL:

 

Sono soggetti a CIL gli interventi di seguito riportati in modo indicativo e non esaustivo:

 

  1. opere di manutenzione straordinaria e opere interne alle costruzioni senza modifica alle destinazioni d'uso che non riguardano le parti strutturali;
  2. modifiche edilizie interne alle superfici coperte di fabbricati adibiti a esercizio di impresa che non riguardano le parti strutturali;
  3. modifiche alla destinazione d'uso senza opere che non comportano aumento del carico urbanistico;

 

 

Tipologie di CIL:

 

Le procedure presenti su SUAPBo si applicano alle seguenti tipologie :

  • CIL ordinaria: i lavori possono avviarsi dopo il deposito della documentazione;
  • CIL con richiesta di ottenimento di atti presupposti al Comune: i lavori possono avviarsi dopo l'ottenimento degli atti richiesti della documentazione;
  • CIL tardiva (depositata a lavori già avviati): prevede il pagamento di una sanzione ridotta;
  • CIL sanatoria (depositata a lavori già realizzati): prevede il pagamento di una sanzione;
  • Fine lavori: conclude l'iter procedurale e deve essere corredata dei documenti di aggiornamento necessari;

 

Caratteristiche ed efficacia

 

La caratteristica della CIL è la possibilità di avviare i lavori immediatamente dopo il deposito della documentazione, oppure in una data già stabilita.

Le responsabilità sulle dichiarazioni del rispetto della normativa nell'esecuzione delle opere descritte restano quindi in capo al dichiarante, per tale motivo il comune non è tenuto ad esprimersi, e questo garantisce la celerità che caratterizza la CIL.

 

 

Tempi

 

Inizio immediato dei lavori.

 
 
 
Oneri

Gli oneri a carico del richiedente sono da verificare presso gli uffici SUE comunali e si distinguono in:

  • Diritti di segreteria stabiliti dal Comune - Sempre obbligatori;
  • Sanzione - Se SCIA tardiva presentata in corso d'opera (art. 18 c.2 LR 23/04);
  • Oblazione - Se SCIA di accertamento di conformità (art. 17 c.1, 2 LR 23/04);
  • Sanzione pecuniaria - Se regolarizzazione (art. 17 bis c.2 LR 23/04);
  • Contributo di Costruzione - Se SCIA a titolo oneroso;
  • Monetizzazioni di dotazioni territoriali (se l'intervento è subordinato al reperimento di dotazioni territoriali di cui è ammessa la monetizzazione);
 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dall'Ufficio Tecnico competente.

 

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
 
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • LR 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
  • Delibera G.r. n.994/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010);
  • Delibera G.r. n 993/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR 15/2013);
  • Delibera G.r. n 75/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5);
  • Delibera G.r. n 76/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10);
  • Delibera dell'Assemblea Legislativa n.279/2010 - Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi;
  • Determina n. 16913 del 17/11/2014 - Adeguamenti della Modulistica Edilizia Unificata;
  • Determina n. 3316 del 20/03/2015 - Secondo Adeguamento della Modulistica Edilizia Unificata, approvata con l'atto di coordinamento tecnico di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014;
  • Determina n. 8822 del 14/07/2015 - Terzo Adeguamento della Modulistica Edilizia Unificata;
  •  Delibera di Giunta regionale n. 221 del 16/02/2015  - Conferma della operatività della modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della sua conformità ai modelli definiti con l'accordo tra governo, regioni ed enti locali del 18/12/2014;
  • LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 - Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
  • Legge Regionale  23 del 21/10/2004 - Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.r. 23 dicembre 2004 n. 27, L.r. 27 luglio 2005 n. 14, L.r. 29 dicembre 2006 n. 20, L.r. 6 luglio 2009 n. 6, L.r. 30 luglio 2013 n. 15,
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160  - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
  • Legge Regionale  20 dicembre 2013, n. 28  - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;
  • Delibera di Giunta regionale n. 221 del 16/02/2015 - Conferma della operatività della modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della sua conformità ai modelli definiti con l'accordo tra governo, regioni ed enti locali del 18/12/2014;

 

 

 

 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.