Commercio su aree pubbliche con posteggio

Commercio su aree pubbliche con posteggio

Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
Tale autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio, la quale presuppone la partecipazione ad apposito bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.
L’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere, con l’indicazione della merceologia, viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione dal 1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno, affinché la Regione provveda alla sua pubblicazione sul BUR.
Il Comune predispone un bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e provvede ad esporlo nell’Albo Pretorio. La domanda per la concessione di posteggio può essere presentata al Suap nei 30 giorni successivi.
L’assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un’unica autorizzazione;
b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/ai suo/i dante/i causa debitamente documentata;
c) eventuali ulteriori criteri determinati dal Comune nel proprio regolamento.
Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro dell’autorizzazione.
Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati, effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, è soggetto all’obbligo di presentazione di una notifica sanitaria al SUAP competente, il quale provvede a inoltrarla all’AUSL. L’attività di vendita di generi alimentari è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
Nella notifica l’operatore attesta il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
L’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetta al controllo, da parte del SUAP del Comune, della regolarità contributiva dell’operatore. Successivamente al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, sulla base delle informazioni rilasciate dall’operatore entro il 31 gennaio, verifica, presso gli enti competenti (INPS, INAIL), la situazione contributiva dell’operatore e nel caso in cui questa risulti non regolare, provvede, salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine concesso e la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi, a revocare l’autorizzazione rilasciata. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, debbono comunicare le informazioni al Comune entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 e nel caso di commercio alimentare o somministrazione di alimenti e bevande, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività. La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario procedere alla registrazione dell’attività, prima dell’avvio. La registrazione avviene a seguito dell’invio, in modalità telematica, attraverso il portale People SUAP, da parte dell’operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • L.R. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • Delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1368 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 5 luglio 1999, n. 14
  • Ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche;
  • Delibera Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 1489 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione dell’ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche”;
  • Delibera Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
  • Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2011, n. 16842 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015;
  • Legge Regionale Emilia-Romagna 10 febbraio 2011, n. 1 - Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche regolamenti comunali specifici in materia;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.