Case e appartamenti per vacanze

Case e appartamenti per vacanze

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili, gestiti in forma imprenditoriale per essere affittati a turisti, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai 5 mesi consecutivi, composti da uno o più locali , arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome.

È considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui sopra. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti.

 
Classificazione
Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono classificate in prima, seconda o terza categoria.

La classificazione è effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al momento del deposito della S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e comporta l’autoassegnazione dei “soli”, per ogni singola casa od appartamento, sulla base dei requisiti dell’immobile.

 

Capacità ricettiva
La capacità ricettiva delle case ed appartamenti per vacanze deve essere calcolata nel modo seguente:

  • 2 soli:   9 mq di superficie utile per posto letto;
  • 3 soli: 10 mq di superficie utile per posto letto;
  • 4 soli: 12 mq di superficie utile per posto letto;

È sempre ammessa l’aggiunta di un letto per minori fino 12 anni.


Obblighi verso il cliente
La casa deve essere consegnata pulita, deve essere fornita energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dal 1°ottobre al 30° aprile; l’abitazione deve essere arredata, devono essere fornite stoviglie e materiale per le pulizie ed un numero di telefono per la comunicazione dei guasti.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario, avere il diritto d’uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione di una casa o appartamento;
  • Essere iscritto alla Camera di commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali richiesti, e in particolare essere in gradi di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;

Requisiti oggettivi

  • L’abitazione deve essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, e devono essere rispettate le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività. La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 


Altri adempimenti
Variazioni
È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività al Comune.


Pubblica Sicurezza
È obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore dall’arrivo tramite schedine di notifica, o telematicamente tramite il sito internet del progetto “Alloggiati web” richiedendo l’autenticazione alla Questura di Bologna.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere;
  • Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla delibera Giunta regionale 4 giugno 2007, n. 802 - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Determina n° 14543 del 15 dicembre 2010- l.r. 16/2004 - approvazione modulistica relativa all'inizio attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e degli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Determina del responsabile del servizio n. 6008 rettificata dalla determina 6 giugno 2006, n. 7953 -Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive;
  • L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.