Autoriparatore

Autoriparatore

Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.
In base all'art. 1 della legge n. 122 del 1992 l'attività di autoriparazione si distingue in:

  • Meccanica e motoristica;
  • Carrozzeria;
  • Elettrauto;
  • Gommista;

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi. Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.

Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e nemmeno le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc.

Le officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli sono tenute a chiedere il rilascio del certificato prevenzione incendi.

 
 
Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività è necessaria questa tipologia di requisiti:

 

Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)

 

È quindi indispensabile rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara il possesso, ai sensi dell’art. 46 T.U 28/12/2000 n.445 dei requisiti sottoelencati

Requisiti morali:

  • aver compiuto la maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno;
  • esercitare il godimento dei diritti civili;
  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento avere titolo che permetta l'attività lavorativa;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;

Dei suddetti requisiti devono essere in possesso:

  • Per le imprese individuali, il titolare;
  • Per le società in nome collettivo, tutti i soci;
  • Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari
  • Per le società di capitali, tutti i membri dell'organo amministrativo;
  • Per le SRL unipersonali, il socio unico e tutti i membri dell'organo amministrativo;
  • Per i consorzi di cui all'art. 2612 Cod. Civ. e le società consortili di aui all'art. 2615 Cod. Civ. chi ne ha la rappresentanza ed i legali rappresentanti delle società consorziate;
  • Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all'art. 2506 Cod. Civ. coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato;

Requisiti personali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di altro Stato in cui sia operante la condizione di reciprocità;
2) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

Requisiti tecnico-professionali
1) Aver esercitato, per almeno un anno, l'attività di riparazioni di veicoli (omologati su strada), prima dell'entrata in vigore della Legge 122/92 (14.12.1994) come titolare o legale rappresentante di impresa iscritta all'Albo o Registro Ditte, con l'attività ben descritta per il riconoscimento nelle sezioni (modifica alla Legge 122/92 art. 6 D.P.R. 25/96);
oppure
2) Aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività (titolo diverso da quelli indicati nel punto 3);
oppure
3) Aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teoricopratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
oppure
4) Aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;

Ai sensi dell'ex L. 122/1992 Art.7 comma 2 lett. C, l'elenco dei titoli ammissibili è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Bologna. La Commissione per l'Artigianato si riserva comunque di valutare i rispettivi titoli di studio al fine di stabilire per quali attività del settore autoriparazioni possono ritenersi abilitanti.

 
 
Procedimenti

Modalità di presentazione della domanda

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Segnalazione di inizio attività, contente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

 

Tempo

L'attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Segnalazione di inizio attività (non può iniziare prima della presentazione della Scia).

 

Descrizione iter

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione. Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all'inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l'espressa motivazione e le modalità di un eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l'impossibilità di svolgere l'attività. Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla presentazione. Nel caso di irregolarità sanabili invita l'interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell'iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l'attività. Nel caso non sia possibile svolgere l'attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego ed ad esperire la procedura stabilita dall'art. 10 bis della legge 241/1990. La comunicazione di diniego dovrà indicare l'espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

 

Documentazione e modulistica da presentare

- Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Bologna

- Segnalazione di inizio attività per imprese di autoriparazione: http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/imprese-autoriparatori-1/modulistica-autoriparatori

- Per le officine per la riparazione con capienza superiore a 9 autoveicoli, il certificato prevenzione incendi;

 
 
 
Oneri

Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l'iscrizione per le attività di autoriparazione, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 5 febbraio 1992 n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della Circolazione stradale e disciplina dell'Attività di autoriparazione;
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

Modulistica aggiornata della Camera di Commercio di Bologna sugli autoriparatori.

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.