Si intende per ascensore un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Si definisce montacarichi un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Si definisce piattaforma elevatrice per disabili un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.
Modalità di presentazione della domanda
L’installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d’impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia. La messa in esercizio riguarda il primo impiego di un ascensore/di un montacarichi/di una piattaforma per disabili. La comunicazione della messa in esercizio, e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune territorialmente competente, fornendo copia della stessa dichiarazione e indicazioni sulle caratteristiche, ubicazione, intestazione e costruttore dell’impianto, nonché i nominativi del soggetto incaricato delle verifiche periodiche e della ditta cui è affidata la manutenzione. L’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione CE di conformità sono demandate all’installatore, inteso come responsabile della progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione; per i componenti di sicurezza elencati nell’allegato IV della direttiva CEE 29 giugno 1995 n. 116 questi compiti spettano al fabbricante dei componenti o al suo mandatario stabilito nella Comunità. La presenza della marcatura CE, insieme alla dichiarazione di conformità, conferisce all’ascensore/montacarichi e al componente di sicurezza la presunzione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti non solo dalla direttiva ascensori/montacarichi, ma anche dalle altre direttive a essi applicabili (ad es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica), e ne consente la commercializzazione e la messa in servizio sul territorio dell’Unione Europea. Vanno comunicate al Suap anche le modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, quali: il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, idraulico o elettrico e la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. Il mancato invio delle suddette comunicazioni comporta il divieto di mettere e mantenere in servizio l’ascensore/montacarichi/la piattaforma elevatrice per disabili.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/le piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di :
L’esito delle verifiche va riportato in un apposito verbale da conservare nel libretto dell’impianto e trasmesso al Suap territorialmente competente solo nel caso di esito negativo. Il verbale negativo produce, da parte dell’amministrazione pubblica locale, un provvedimento di fermo dell’impianto che potrà essere rimesso in esercizio solo a esito positivo di successiva verifica straordinaria, con cui venga accertata l’eliminazione delle irregolarità precedentemente rilevate. Devono essere effettuate verifiche straordinarie anche per le modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Gli oneri per l’esecuzione delle operazioni di verifica sono a carico dei proprietario dello stabile ove è installato l’impianto. La manutenzione è obbligatoria. Il manutentore rimane il primo responsabile del regolare e sicuro funzionamento dell’impianto. I compiti affidati a questa figura sono praticamente uguali a quelli già prevista dall’art.19 del D.P.R. n.1497/1963; in particolare consistono nel provvedere periodicamente:
Almeno ogni sei mesi il manutentore deve, inoltre, effettuare i seguenti controlli, annotandone i risultati sull’apposito libretto dell’impianto:
Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione di parti rotte o usurate e provvede a interrompere il funzionamento dell’impianto nel caso rilevi la presenza di un pericolo. La manutenzione può essere effettuata solo da persone o personale di ditta specializzata munito di Certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura precedentemente in atto (D.P.R. n. 1767/1951, art. 6, 7, 8 e 9) e da operatore comunitario con specializzazione equivalente. Il libretto di impianto che deve essere messo a disposizione all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.