Appartamenti ammobiliati per uso turistico in forma non imprenditoriale

Appartamenti ammobiliati

Si tratta della locazione, da parte di un privato (proprietario o usufruttuario) di massimo tre case o appartamenti, senza organizzazione in forma di impresa e senza intermediazione di agenzie immobiliari. Il contratto può avere la durata massima di 6 mesi consecutivi. Non possono essere forniti servizi aggiuntivi e la pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e delle caratteristiche della struttura, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione che travalichino una semplice indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed email.
I locatori devono rilasciare le ricevute di pagamento utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati. Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni.


Classificazione volontaria
È possibile classificare l’appartamento a 2 o 3 soli, purché il proprietario o usufruttuario dichiari la disponibilità al controllo, da parte dell’amministrazione comunale, dei requisiti che ha autocertificato (requisiti della sezione I e III della tabella di classificazione delle case e appartamenti per vacanza). Il Comune potrà non accettare la richiesta di classificazione e revocarla in particolare per aspetti sanitari e di sicurezza. Potrà facoltativamente apporre la targa di classificazione prevista per le case e appartamenti per vacanza.

 


Capacità ricettiva(1)

  • soggiorno di almeno 14 mq;
  • camere da letto almeno 9 mq. per un posto letto e 14 mq. per 2 posti letto;
  • monolocali minimo 28 mq. per una persona, 38 mq. per 2 persone;
  • cucina o angolo cottura conforme ai Regolamenti edilizi comunali;

 

Per gli appartamenti classificati(2)

  • 9 mq. di superficie utile per posto letto per le strutture a 2 soli;
  • 10 mq. di superficie utile per posto letto per le strutture a 3 soli I posti letto totali sono dati dalla somma della capacità ricettiva delle camere da letto È sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri sopraindicati;

 

Modalità di presentazione della domanda
L’istanza va formulata sotto forma di comunicazione, da depositare al SUAP in modalità telematica. In allegato alla comunicazione deve essere depositato, in caso di classificazione volontaria, la dichiarazione di classificazione.

 

(1) La capacità ricettiva delle abitazioni è determinata da quanto stabilito dal D.M. 5/7/1975 .
(2) Sono compresi nella metratura totale dell’appartamento i bagni e altri locali all’interno dell’appartamento, sono esclusi i muri, cantine, garage, balconi e verande.

 
Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

 

Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)

  • Essere proprietario o usufruttuario;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare essere in grado di dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;

 

Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)

  • Le caratteristiche delle abitazioni devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria di prevenzione incendi e di sicurezza;
 
 
Procedimenti

Le procedure presenti su SUAPBo sono le seguenti:

 

Avvio attività/subentro

  • Comunicare l'apertura di attività di appartamento ad uso turistico non imprenditoriale;
  • Subentrare nella locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico;

Gestione attività

  • Trasformare la natura giuridica, denominazione o ragione sociale/trasferimento della sede legale/modifica del legale rappresentante del'attività di gestione appartamento ammobiliato ad uso turistico non imprenditoriale;

Cessazione

  • Cessare l'attività di gestione di appartamento ammobiliato ad uso turistico non imprenditoriale;

 

Dopo avere individuato l'evento di interesse, l'utente/cittadino/impresa dovrà selezionare il modello di domanda con il medesimo titolo all'interno della piattaforma telematica SUAPBo.

Tutti gli eventi elencati sono pubblicati nella piattaforma telematica suapbo, che dà accesso alla modulistica che trovate sotto. L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

 

Con la SCIA si deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Tempo
Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne devono dare comunicazione al Comune anteriormente alla prima locazione e annualmente, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località.

 

Descrizione Iter
La Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico deve essere presentata al Suap competente, su apposita modulistica telematica.

La comunicazione da compilare è rinvenibile sul sito internet del SUAP o al seguente indirizzo: http://peoplesuap.cittametropolitana.bo.it/people/.

 

Ulteriori adempimenti prima dell'apertura
La casa deve essere consegnata pulita, deve essere fornita energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dal 1° ottobre al 30 aprile; l’abitazione deve essere arredata, devono essere fornite stoviglie e materiale per la pulizia e deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei guasti.

 

Adempimenti successivi
Il titolare è tenuto a comunicare mensilmente i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT. Per locazioni superiori a un mese è obbligatorio stipulare un contratto scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate ed effettuare una comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

 

Variazioni
È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività al SUAP Comune, attraverso la modulistica telematica rinvenibile sul sito internet del SUAP o nella pagina web http://peoplesuap.cittametropolitana.bo.it/people/.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere;
  • Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla delibera Giunta regionale 4 giugno 2007, n. 802 - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Determina del responsabile del servizio 15 dicembre 2010, n. 14543- l.r. 16/2004 - approvazione modulistica relativa all'inizio attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e degli appartamenti ammobiliati per uso turistico – allegato G e allegato I;
  • L.R.12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.