Agenzie di viaggio

Agenzia di viaggi

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente anche in via telematica se compatibile.

Possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, anche le seguenti attività accessorie:

a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;

c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;

e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;

m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

 
 
Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

 

Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)

I requisiti soggettivi indicati nella legge 7/2003 sono:

 

  • Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); tali requisiti devono essere posseduti dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
  • Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
  • Godimento dei diritti civili e politici da parte del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico;
  • Insussistenza, a carico del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico, delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed assenza di procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
  • Possesso, in capo al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè all'eventuale direttore tecnico, dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento (non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo) previsti dal D. Lgs. 23/11/1991, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti professionali:

l titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro  vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei seguenti condizioni:

  • esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);
  • aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

Il titolare o il legale rappresentante dell'attività, privo dei requisiti professionali per l'esercizio, deve nominare un altro soggetto qualificato, definito "direttore tecnico", in possesso dei requisiti morali e professionali.

 

La nomina del direttore tecnico può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Il direttore tecnico ha l'obbligo di svolgere la sua attività con continuità ed esclusività.

 

Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)

  • Locali idonei ai sensi della normativa vigente;
  • Insegne visibili dell'attività dell'impresa;
 

Si ricorda che le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
    • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
    • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    •  reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
 
Procedimenti

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa ai Comuni e/o unioni di Comuni  per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Chiusura temporanea della sede o filiale

 

Il termine di chiusura temporanea dell'attività di agenzia di viaggio non può essere superiore a sei mesi all'anno.

È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare ai Comuni e/o alle unioni di Comuni, che possono vietare la proroga entro trenta giorni. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata.

 

Dal 9 aprile 2016, con l'introduzione dell'art. 17 della Legge Regionale 4/2016, si attua il subentro dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla nelle funzioni di Viaggio e Turismo esercitate in precedenza dalla Città Metropolitana; in particolare spetta ai Comuni e/o alle Unioni di Comuni:

  • Il controllo preventivo sulla denominazione delle Agenzie da avviare. Tale controllo è effettuato accedendo all’area riservata del sito web www.infotrav.it. Per la creazione del relativo account è necessario presentare, tramite fax o per posta, un’apposita richiesta a:

                                     Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
                                     Direzione Sviluppo Business & Solutions
                                     c.a. Lucia Di Renzo
                                     Via Marciana Marina, 28 - 00138 Roma
                                     fax +39 06 85082519

  •  Il controllo successivo alle segnalazioni certificate di inizio attività, da effettuare entro 60 giorni la segnalazione stessa, per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con la SCIA (requisiti soggettivi del titolare e/o del direttore tecnico; requisiti oggettivi dei locali dove l’agenzia avrà sede);
  • Il controllo a seguito delle segnalazioni circa la modifica di elementi sostanziali di agenzie già operanti, comunicazioni di aperture di succursali, cessazioni di attività;
  • La vigilanza sull’attività delle Agenzie e il controllo su Enti, comitati e Associazioni che organizzano/promuovono viaggi (a titolo esemplificativo: controlli in caso di segnalazione di attività abusiva, controlli periodici per verificare la presenza del Direttore Tecnico; conseguenti atti amministrativi e sanzionatori in caso di irregolarità);
  • La verifica sui programmi di viaggio (art. 15 ex LR n. 7/2003).
 
 
Garanzie assicurative

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 

 
 
Attività non soggette alla SCIA di Agenzia di Viaggio

Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.


Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, intermediario, venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher.


Ai sensi dell'art. 20 della L.R. di settore i fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;


b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;


c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività. Nei casi suddetti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • L.R.25 marzo 2016, n. 4 - Ordinamento Turistico Regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazone e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge Regionale 4 Marzo 1998 n. 7 (Organizzazione Turistica Regionale -  Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

 

 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.