L'officina è quel locale o insieme di locali attrezzati per la trasformazione del grezzo o del semilavorato in prodotto commerciale, oppure per manutenzioni, revisioni e riparazioni di oggetti, attrezzi vari.
In particolare, le officine di revisione sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa della Città Metropolitana (ex Provincia) ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112. Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 e seguenti del Codice della Strada.
Dette imprese, ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni, devono essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del DPR 558/1999 ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 (meccanica/motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista) e devono altresì disporre di personale (almeno un soggetto) con la qualifica di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del DPR. 495/1992.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è subordinato al parere favorevole dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per quanto attiene l’idoneità tecnica dei locali e delle attrezzature necessari per l’esercizio dell’attività in argomento.
Inoltre per le imprese già autorizzate alla revisioni dei veicoli di cui all’art. 80 comma 8 del Codice della Strada, il trasferimento di sede, l'estensione dell'attività di revisione ai ciclomotori e motoveicoli, le variazioni riguardanti il personale con qualifica di Responsabile Tecnico, determina la necessità di richiedere specifica autorizzazione.
Comporta altresì il rilascio di autorizzazione ogni variazione di elementi essenziali quali ad esempio l'aggregazione delle Imprese in consorzi - da effettuarsi nei termini di cui all’art.239 comma 4 del DPR 495/1992 - la cessione o il conferimento di Azienda, la trasformazione societaria, nonchè le variazioni societarie. Nel merito di questa ultima ipotesi si precisa che se le modifiche della composizione societaria non sono tali da comportare il rilascio di nuova autorizzazione, l'ingresso o il recesso di un socio, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana, la quale ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti in capo ai nuovi soggetti subentranti.
Nell'ipotesi di estromissione del Responsabile Tecnico delle Imprese di autoriparazione – fermo restando l’obbligo della dotazione di almeno un soggetto con tale qualifica nell’ambito del Centro di revisione - è applicabile l'istituto del "silenzio - assenso", decorsi i tempi previsti per l'autorizzazione, qualora non venga emesso il provvedimento espresso, la richiesta si ritiene accolta. Il titolare di autorizzazione che rinuncia all'esercizio dell'attività di officina autorizzata alle revisioni deve comunicarlo alla Città Metropolitana che provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Requisiti soggettivi
Requisiti personali Responsabile Tecnico:
Requisiti morali Responsabile Tecnico:
Requisito professionale Responsabile Tecnico:
Requisiti oggettivi
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo , ai sensi dell'art. 80 comma 8 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 e 240 del DPR 495/1992 occorre essere in possesso dei seguenti i requisiti sia in capo all’impresa sia in capo al Responsabile Tecnico come di seguito indicato.
Requisiti impresa:
Per le modalità di presentazione delle pratiche: http://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/309611020400/M/251311020407/T/Modulistica-Attivita-amministrativa-trasporti
Documentazione da presentare:
Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile al link soprariportato.
Si precisa inoltre che ai sensi del c. 6 dell'art. 239 DPR 495/1992 sono a carico dell'Impresa che richiede l'autorizzazione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio Provinciale Dipartimento dei Trasporti Terrestri volti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività. Gli importi relativi sono stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione.
Per altre ulteriori informazioni: http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Engine/RAServePG.php/P/504610010400/M/263611690400/T/Autorizzazione-per-attivita-di-revisione-ad-imprese-di-autoriparazione
2 Marche da bollo del valore corrente di cui n.1 applicata sulla domanda e n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale. Possono inoltre essere esperiti anche da funzionari della Motoruizzazione civile e della Città Metropolitana di Bologna, per gli aspetti di rispettiva competenza.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:
Contro il provvedimento è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o della piena conoscenza di esso.
In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento entro il termine indicato l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto:
l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento;
l'indennizzo, pari a 30 Euro al giorno fino ad un massimo di 2000,00 Euro, previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69 del 2013, come convertito dalla Legge 9/8/2013, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto) oppure - adito nei 20 giorni previsti - non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Emilia Romagna - sede di Bologna.
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e relativi allegati deve essere presentata secondo una delle modalità indicate al seguente link: http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Engine/RAServePG.php/P/264611690400/M/252511690408
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.