L'autonomia come processo

La divaricazione progressiva fra sviluppo economico e staticità istituzionale, fra complessità sociale e monolitismo delle amministrazioni, attestate su modelli strutturali e funzionali d'anteguerra, rivela l'inadeguatezza della concezione centralista vigente del cosiddetto big government, rispetto a modelli di governo più snelli e dinamici.
Il sistema locale, per la sua contiguità e capacità di interazione diretta con i cittadini, appare il più idoneo. Come preannunciato dalla Convenzione europea relativa alla Carta delle autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 (e ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439), con la legge 8 giugno 1990, n. 142, riparte il processo di rilancio delle autonomie.
Tale legge assegna alla Provincia funzioni proprie ma settorializzate e frammentate (in materia di assistenza e beneficenza; istruzione e assistenza scolastica; viabilità e lavori pubblici; inquinamenti ambientali e difesa del suolo) e di programmazione (concorso ai programmi regionali, predisposizione del piano territoriale di coordinamento, coordinamento e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni).

Particolarmente innovativa risulta la previsione sulla "Città Metropolitana", intesa come livello di governo integrato e razionalizzato (fra i vari Comuni) cui demandare funzioni di pianificazione, di coordinamento, di gestione di servizi e opere. La Legge 142/1990 riconosce inoltre forme di partecipazione, rinforzate poi anche dalla L. 241/1990.
Seppure conservi sistemi elettorali e finanziari tradizionali, la legge interviene radicalmente sulla ripartizione delle competenze tra la Giunta, che amplia i propri ambiti operativi, e il Consiglio, organo di mero indirizzo e controllo politico-amministrativo con competenze tassativamente elencate e non più generali. Altre trasformazioni riguardano la nomina del presidente della Giunta da parte del Consiglio sulla base del documento programmatico; il vincolo della stabilità della Giunta al meccanismo della sfiducia costruttiva; la preminenza del Presidente, al quale spetta la revoca del singolo Assessore e il coordinamento dell'attività di Giunta; la distinzione tra attività politico-amministrativa e attività gestionali (il cui ruolo viene rimarcato dal decreto legislativo n. 29/1993, la cosiddetta disciplina di privatizzazione del pubblico impiego), in base alla quale queste ultime vengono trasferite in capo ai dirigenti.

L'assestamento e l'interiorizzazione della L. 142/1990 non sono né rapidi né lineari, data la narcosi istituzionale indotta negli enti locali per decenni. Un'altra accelerazione l'imprimono l'emergere di diffusi fenomeni di malcostume politico che inducono il legislatore a migliorare l'efficienza politico-istituzionale della componente istituzionale dell'ente.