Convenzione Rep. 114, P.G. 7390/24, del 6/2/2024.
Convenzione ATTIVA per la sottoscrizione di nuovi OF/OAF dal 6/2/2024 al 5/2/2026, fatti salvi l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga.
Rinnovo: fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi con massimale pari al massimo alla metà di quello originario.
Proroga: fino all’esaurimento del massimale, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
Con la determina dirigenziale n. 2414 del 08/11/2024 è stato disposto il rinnovo del Lotto 3 della Convenzione in oggetto per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dall'adozione del presente atto.
Per il metodo di calcolo del canone si veda l’articolo 25 del capitolato.
%L “Sconto percentuale su listini art. 25.3 del capitolato”: 60%
%N “Sconto percentuale per individuazione del canone annuale di solo noleggio”: 60%
%MO “Sconto percentuale su spese generali e utile di impresa da applicarsi prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato”: 20%
L’Ente contraente può stanziare un importo extra-canone, non vincolante, fino a un valore massimo pari al 30% del valore del canone di cui all’Ordinativo di Fornitura, in fase di avvio contrattuale o successivamente mediante Ordine Aggiuntivo di Fornitura per eventuali interventi su allarme (V4) eccedenti i limiti compresi nelle voci di canone e/o interventi impiantistici/noleggi nei soli casi previsti dal capitolato tecnico prestazionale (si vedano art. 20.2.1.2 commi 6, 7, 8 per il collegamento degli impianti alla centrale operativa, l’art. 20.2.1.4 per la descrizione del servizio “M” e l’art. 25.2 “Extra-canone per il servizio”). Gli interventi in extra-canone sono remunerati come da art. 25.2.
La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale.
Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore al Soggetto aggregatore o d’ufficio se in ribasso, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione (coincidente con la sua sottoscrizione) e varrà per l’anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive e i dati di revisione prezzi vengono comunicati, a cura del Fornitore che ne informa anche il Soggetto aggregatore, per ciascun anno, entro 10 giorni da data e giorno di sottoscrizione della convenzione a tutti gli Enti contraenti. È fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all’art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.
La suddetta revisione si applica annualmente a partire da giorno e mese di sottoscrizione della convenzione con riferimento agli indici ISTAT di cui ai successivi comma 4 e 5, relativi a due mesi precedenti periodo in cui cadono il giorno e mese di sottoscrizione della convenzione per l’anno in corso (es. se la sottoscrizione della convenzione dovesse intervenire il 01/12/2023, il mese di riferimento sarebbe ottobre) rispetto allo stesso periodo del primo anno in cui si è precedentemente attivata la revisione prezzi o rispetto all’anno di sottoscrizione se la revisione è relativa al secondo anno di convenzione.
Per il Servizio “V – Vigilanza” la revisione si applica sui prezzi V1, V2, V3 (prevalenti) ribassati in sede di offerta, con riferimento all’ “Indice della retribuzione contrattuale oraria base dicembre 2015=100”, attività economica (Ateco 2007) 44 “Servizi di vigilanza privata” per “Totale dipendenti al netto dei dirigenti”, qualora si verifichi una variazione di non meno del 5% del canone annuale, e opera nella misura dell’80% della variazione stessa
LOTTO 1(V) CIG: 9906318838
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara
Massimale: 2.008.000,00 euro (compresi oneri della sicurezza)
LOTTO 2(V) CIG: 9906625591
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Massimale: 1.204.800,00 euro (compresi oneri della sicurezza)
LOTTO 3(V) CIG: 9906656F23
Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
Massimale rinnovato: 1.506.000,00 euro (compresi oneri della sicurezza)
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.
Pec: coopservicespa.vigilanza@legalmail.it
Il servizio V-vigilanza si articola, come da D.M n.269/2010 all. D, sez. III, paragrafi 3.b.2, 3.c, 3.d, 3.e nelle seguenti attività cui è, per ciascuna, attribuito un prezzo unitario a canone e che l’Ente può attivare disgiuntamente:
L’attività V4 di intervento su allarme è associata a ciascuna delle precedenti, con garanzia di intervento da parte di una o più GPG entro il tempo di 15 minuti. Nel canone sono compresi un massimo di 10 allarmi mensili, regolamentati come da commi 4, 5, 6 dell’art. 20.2.1.
Gli Enti che aderiscano ad almeno uno dei servizi a canone - da V1 a V3 - possono attivare il servizio “M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi” su un patrimonio specificatamente individuato, con remunerazione a canone. Tale servizio, descritto nel dettaglio all’articolo 20.2.1.4 del capitolato, comprende la reperibilità 24/24 h, 365 giorni/anno e intervento in loco entro 15 minuti (da offerta tecnica), con le dotazioni necessarie al fine della risoluzione delle problematiche manutentive anche mediante intervento tampone da mettere in atto senza soluzione di continuità.
Il servizio è eseguito nel rispetto del Manuale condiviso della sicurezza Anticrimine e Allarmi (MSAA) – rif. articolo 20.2.3 del capitolato - redatto in condivisione con l’Ente contraente e sottoscritto dal Fornitore, non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’OF/OAF ovvero dall’avvio del servizio qualora intervenga in data diversa. L’MSAA è oggetto di formazione per tutto il personale del Fornitore coinvolto nell’appalto.
Il Fornitore mette a disposizione uno o più centri di monitoraggio e ricezione allarme e una centrale operativa remota, rendendo operativo entro 30 giorni il collegamento tra la suddetta centrale e i comunicatori già presenti presso gli obiettivi – rif art. 20.2.4 del capitolato.
Il Fornitore attiva un Contact Center con numero verde dedicato attivo H24, interfacciato con il Sistema Informativo per la gestione e condivisione con L’Ente contraente delle attività del servizio, del relativo registro, degli Eventuali Rapporti di Evento Anomalo, nonchè del censimento degli impianti, relativa gestione e del registro di manutenzione degli impianti (in aggiunta alla compilazione cartacea).
Il servizio prevede tracciamento delle attività e autocontrollo e riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti.
Figure del Fornitore:
Il Referente della Convenzione (RC) ed i coordinatori provinciali del Servizio (CPS) sono Senior Security Manager, certificati ai sensi della norma UNI 10459:2017, figure reperibili H24 365 gg/anno.
Relativamente al servizio “M” il fornitore offre un Coordinatore delle Manutenzioni di comprovata esperienza e squadre di manutenzione composte da: n. 1 tecnico specialista informatico di rete e applicativi software e n. 1 tecnico manutentore specialista di sistemi di sicurezza.
Operatori del Servizio Vigilanza:
Corrispettivo per il servizio, rendicontazione, fatturazione
Il servizio è remunerato mediante un corrispettivo a canone, bimestrale, valutato come da art. 25 del capitolato e definito in sede di PDS.
Il Fornitore esplicita in PDS sia il canone bimestrale che quello annuale totali, nonché quelli per singolo obiettivo/sede (bimestrale ed annuale).
Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica della regolarità della prestazione da parte dell’Ente contraente, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del DM n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ Ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all’erogazione del Servizio ai singoli immobili, per scopi di Bilancio dell’Ente medesimo o al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o in seguito a necessità di rimborsi.
Oneri della sicurezza
In DUVRI standard sono individuati i costi della sicurezza come segue:
Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati all’interno del DUVRI che verrà elaborato a partire dal “DUVRI standard” da parte dell’Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d’asta.
Durata contratti attuativi - Ordinativi di fornitura (OF): 24 mesi.
Durata Ordinativi aggiuntivi di fornitura (OAF): il termine di scadenza coincide quello dell’OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.
Importo minimo degli OF: 5.000,00 euro – al netto dell’IVA (fatta salva la facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione).
Il Referente della Convenzione (RC) ed i coordinatori provinciali del Servizio (CPS) sono Senior Security Manager, certificati ai sensi della norma UNI 10459:2017, figure reperibili H24 365 gg/anno.
Relativamente al servizio “M” il fornitore offre un Coordinatore delle Manutenzioni di comprovata esperienza e squadre di manutenzione composte da: n. 1 tecnico specialista informatico di rete e applicativi software e n. 1 tecnico manutentore specialista di sistemi di sicurezza.
Operatori del Servizio Vigilanza
Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, la prevalente esecuzione del contratto – da verificarsi con riferimento al singolo ordinativo di fornitura – tanto per i servizi di vigilanza, quanto per quelli di portierato, è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
Il Fornitore dichiara di riservarsi di subappaltare tutti i servizi non ricompresi negli elenchi riportati all'art.9 del Disciplinare di Gara, evidenziati come servizi da eseguire a carico del Fornitore.
Si riporta stralcio del suddetto art. 9 del Disciplinare di gara: In ragione della natura e rilevanza delle prestazioni caratterizzanti l’intero servizio di vigilanza, non possono costituire oggetto di subappalto e devono, pertanto, essere eseguite a cura dell’aggiudicatario le seguenti attività:
a) attività di vigilanza fissa;
b) attività di vigilanza ispettiva;
c) attività di telesorveglianza;
d) attività di televigilanza;
e) rapporti con il Soggetto aggregatore e gli Enti contraenti, questi ultimi dalla Richiesta preliminare di fornitura alla scadenza degli OF e OAF;
f) organizzazione tecnica, programmazione, attività preventive e di coordinamento, controllo sull’esecuzione delle singole attività, di monitoraggio e di verifica previste dal capitolato e da offerta tecnica;
g) organizzazione tecnica e coordinamento delle attività autorizzatorie nel rispetto delle normative vigenti.
L'autorizzazione all'eventuale subappalto, essendo attinente alla fase esecutiva, è di competenza del singolo Ente contraente.
Chi può aderire: le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna come accorpate nei tre lotti.
Come aderire: invio tramite pec della richiesta preliminare di fornitura (RPF) al fornitore (coopservicespa.vigilanza@legalmail.it) e, per conoscenza, al Soggetto aggregatore (cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it) secondo il modello di RPF che si allega. Al solo Fornitore devono inoltre essere inoltre inviati i dati tecnici del servizio come da modello di RPF.
Iter di adesione:
All’OF è allegato obbligatoriamente il PDS ed i relativi allegati, compreso il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI standard.
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 (gara bandita prima del 1/7/2023): in sede di emissione di OF/OAF, l’Ente dovrà corrispondere /accantonare una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, in favore del Soggetto aggregatore, nel rispetto della normativa applicabile anche interna al singolo Ente contraente.
il modello di RPF pdf e il modello di RPF in formato editabile
L'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al fine della razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’aggregazione dei fabbisogni, prevede:
L'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 prevede che “i Soggetti Aggregatori … possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il DPCM”.
Da ultimo con DPCM dell’11/07/2018 sono stati individuati gli ambiti di operatività dei Soggetti Aggregatori corrispondenti a 25 categorie merceologiche di beni e servizi ivi indicate, nonché le relative soglie al superamento delle quali ricorre l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale di rivolgersi a Consip S.p.A. o ai Soggetti Aggregatori.
Le categorie merceologiche di spesa comune che la Città metropolitana di Bologna può coprire sono:
Le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna.
Il documento con cui l’Ente contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura - OF). La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità per l’erosione del massimale e la comunicazione di risposta del Fornitore certifica la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza stessa, con riferimento agli elementi forniti dall’Ente contraente in RPF.
Il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico, economica, quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall’Ente contraente, allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura (OF).
L’OF è il contratto attuativo che regola il rapporto contrattuale tra l’Ente Contraente e il Fornitore per la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione: vi è allegato obbligatoriamente il PDS comprensivo dei relativi allegati, nonché il DUVRI elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara.
L’OAF è l’eventuale contratto integrativo/modificativo dell’OF, su richiesta dell’Ente Contraente, per far fronte alla necessità di affidare servizi in extra-canone o per modifica della consistenza dell’OF, secondo la disciplina e con le restrizioni previste nel capitolato.
Il DUVRI è elaborato a partire dal DUVRI STANDARD di gara e deve essere allegato obbligatoriamente all’OF.
Il corrispettivo minimo per gli oneri interferenziali della sicurezza, in caso di mera accettazione del DUVRI standard per implicita valutazione di assenza di ulteriori rischi/aggravi di rischio, è calcolato come da Capitolato/DUVRI Standard a partire dal canone non ribassato ma ottenuto con i prezzi a base d’asta.
La convenzione è il contratto normativo stipulato tra il Soggetto aggregatore e il Fornitore aggiudicatario individuato a seguito della gara, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti contraenti tramite l'emissione di OF di cui costituirà parte integrante, esplicando su di essi i propri effetti anche se scaduta.
L’ordinativo di fornitura è, invece, il contratto attuativo tra singolo Ente contraente e Fornitore, in adesione alla Convenzione di cui sopra.
Convenzione e OF hanno durate diverse e prestabilite. Per durata della Convenzione si intende il periodo in nel corso del quale gli Enti contraenti possono aderire tramite l’emissione di OF o di OAF comunque regolati e disciplinati dalla Convenzione.
Quindi, ad esempio, se un OF di durata di 2 anni viene emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, l’OF stesso sarà comunque regolato per tutta la sua durata dalla Convenzione medesima, alla quale, tuttavia, non è più possibile aderire con nuovi OF dopo la scadenza.
La durata degli OAF non può eccedere la durata degli OF, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi: dunque il loro termine di scadenza coincide con quello dell’OF quale che sia il momento in cui sono stati emessi.
PER LE GARE BANDITE FINO ALL’1/07/2023
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come poi declinato in ciascun capitolato, all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro (comma 3) ed al fondo per l’innovazione (comma 4). Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.
A tal fine l’Ente contraente chiede al Fornitore di evidenziare in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.
PER LE GARE BANDITE DAL 2024
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come poi declinato in ciascun capitolato, all’atto dell’adesione, l'Ente Contraente dovrà corrispondere alla Città metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore risorse corrispondenti a una quota pari al massimo a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro ed al fondo per l’innovazione. Qualora non immediatamente consentito in base al proprio rispettivo ordinamento, l’Ente accantonerà le medesime risorse in favore della Città metropolitana, fatto salvo l’impegno alla futura corresponsione.
A tal fine il Fornitore evidenzia in PDS l’importo complessivo al lordo del ribasso d’asta, che costituisce la base di calcolo dell’incentivo.
Servizio tecnico appalti metropolitani e soggetto aggregatore
Telefono 051.659 8140
Email: soggetto.aggregatore@cittametropolitana.bo.it
Unità operativa amministrativa appalti metropolitani e soggetto aggregatore
Telefono 051.659 8713/8115/8054/8586