MODELLO EAS: PROROGA DEI TERMINI PER PROVVEDERE ENTRO il 31.03.2011

 

Nel decreto mille proroghe - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (decreto che dovrà essere convertito in Legge entro 60 gg) è stata introdotta una proroga dei termini per la presentazione del Modello EAS  (art. 30 D.L. 185/2008 convertito con modificazioni nella L. 2/2009). Gli enti associativi a tutt'oggi inadempienti possono sanare la posizione con l'inoltro del modello entro il giorno 31 marzo 2011.
Questo permetterà a tutte le associazioni, che per vari motivi non hanno ancora presentato tale comunicazione o che neo-costituite, non hanno adempiuto entro i 60 gg dalla data di costituzione (come previsto dalla norma), di provvedere all'inoltro telematico.

Si ricorda, infatti, che la mancata presentazione di tale comunicazione fa venir meno la possibilità di godere di agevolazioni fiscali compresa la neutralità fiscale delle sole entrate derivanti da quote associative annuali.

 

In Emilia Romagna, grazie ad un accordo fra Forum del Terzo Settore regionale e Direzione regionale delle Entrate, gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate dovrebbero dare assistenza gratuita per la compilazione e l'invio telematico di tale Modello EAS. In allegato è disponibile l'elenco aggiornato dei referenti degli uffici dell'Agenzia, diffuse dalla Direzione regionale delle Entrate Emilia Romagna.

- Sono esonerate da tale obbligo:
-    le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
-    le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91;
-    le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro del Coni che non svolgono attività commerciale, né de-commercializzata (vale a dire che incassano dai soci solo la quota associativa);
-    le associazioni Onlus per opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
-    le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della L 49/87.

Sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.
 
E' stato disposto che esistono Enti che possono compilare solo alcune parti del modello. A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono tenute a compilare in modo ridotto il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello.
Sono interessate alla compilazione in modo ridotto (solo risposte 4 - 5 - 6 - 25 - 26) del modello le seguenti tipologie di associazioni:
-    associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00
-    associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
-    associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI (tenute a compilare anche la dichiarazione 20)
-    associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome) - tenute a compilare anche la dichiarazione 3.
-    associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto)
-    associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
-    partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale
-    associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL, con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
-    associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
-    le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72.