Con l’ emanazione delle norme attuative richieste dalla norma, a decorrere dal 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni normative in tema di cessione dei prodotti agro-alimentari previste dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni) , convertito, con modificazioni nella L.
24.03.2012, n. 27.
La normativa prevede l'obbligo della forma scritta per tutte le transazioni commerciali inerenti alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari. Il generico richiamo – nelle disposizioni attuative - ai prodotti alimentari di cui all’art. 2 del regolamento CE n. 178/2002, fa sì che tra i prodotti siano ricomprese anche bevande come il vino e la birra. Sono esclusi dal campo d’applicazione della disposizione i contratti conclusi con il consumatore finale-persona fisica e le cessioni istantanee di prodotti agricoli e alimentari, ovverosia quelle in cui il pagamento avviene contestualmente alla consegna dei prodotti .
Si tratta di una norma che coinvolge le Associazioni di Promozione Sociale che somministrano alimenti e evande presso i bar delle sedi sociali, allorquando acquistano (non istantaneamente, ad esempio al supermercato) prodotti agro-alimentari da impiegare nella somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
Per maggiori dettagli e informazioni si rinvia all'approdofndimento allegato.