Lo scorso 28 luglio 2011, su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto presidenziale che disciplina l'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Lo strumento prevede per lo straniero un percorso formativo di due anni per l'acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia.
Al termine, lo straniero deve sostenere un esame con il quale ottiene il permesso di soggiorno.
Accettando l'accordo, inoltre, lo straniero è obbligato a rispettare i principi della Carta dei valori istituita con decreto del Ministro dell'Interno nel 2007.
"Il Governo - ha spiegato il Ministro Maroni in conferenza stampa - sostiene tutti gli oneri di questo vero e proprio processo di integrazione". Per questo, lo straniero "deve partecipare a tutta una serie di attività che sono riconosciute attraverso il sistema dei crediti".
16 sono i crediti iniziali.
Possono essere incrementati attraverso l'acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al SSN, stipula di un contratto d'affitto o di acquisto di un immobile, volontariato.
Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, se sottoposto a misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari.
Se, a un mese dal termine del biennio, sono stati raggiunti i 30 crediti, viene concesso il permesso di soggiorno.
Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti.
Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l'espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.
Sono esonerati quelli che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l'Accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L'Accordo, previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con uno dei 'Pacchetti sicurezza' (la legge 94 del 2009).
Il testo dell'Accordo di integrazione (che era stato approvato in via preliminare da oltre un anno ed aveva ricevuto il parere critico della Conferenza unificata Stato-regioni - Enti locali, soprattutto per la mancata copertura finanziaria degli oneri, e osservazioni nel parere del Consiglio di Stato), è stato già inviato al Presidente della Repubblica per l'emanazione ed è ora all'esame della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
Soltanto dopo la registrazione della Corte (che potrebbe rinviarlo al Governo con rilievi di legittimità), potrà essere pubblicato ed entrare in vigore.
In ogni caso, si applicherà soltanto ai nuovi ingressi e soggiorni che avverranno a partire dai 4 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento.