Qualora l'impresa, titolare di attività di autoscuola, subisca modifiche nell'assetto societario è tenuta a comunicarlo all'Ufficio preposto della Città metropolitana, indicando le variazioni intervenute.
Infatti l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci (da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale oppure di copia resa conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art. 19 DPR 445/2000), ai sensi dell'art. 335 comma 6 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna a cura del Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa esercitante attività di autoscuola mediante il deposito della SCIA sotto riportata.
Si invita a prestare particolare attenzione ai criteri e agli orientamenti adottati dall'Ufficio in materia, nel tempo applicati come da ultimo aggiornati, con riferimento all'adeguamento ai requisiti previsti dall'attuale normativa così come ora definiti dal nuovo art. 123 del CdS - consultabili on line al seguente link "Criteri ed orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti".
Nel merito delle variazioni societarie, è necessario che l'impresa interessata verifichi se l'entità delle variazioni che si intendono apportare siano di tipo sostanziale o meno, con necessità o meno di comprovare i requisiti nel tempo più restrittivi introdotti dalla normativa vigente o, ancora, se comportino la definizione di un nuovo soggetto giuridico: in tale ultima ipotesi si rimanda alle schede di descrizione relative a "SCIA esercizio attività di autoscuola (nuova apertura)".
Si evidenzia infatti che nelle ipotesi di variazioni non sostanziali (fino al 50% delle quote o capitale sociale) l'impresa presenta la SCIA senza adeguamenti ai requisiti più restrittivi.
Si evidenzia inoltre che qualora le modifiche societarie incidano, oltre che sull'impresa anche sulla dotazione di personale operativo (in ingresso oppure in uscita), occorrerà produrre la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e morali previsti per lo svolgimento delle funzioni operative (Responsabile didattico, insegnante di teoria, istruttore di guida, addetto di segreteria) come da modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile.
Ogni variazione è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), relativamente all' intervenuta variazione/trasformazione societaria secondo il modulo di seguito disponibile. Resta salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.M. 317/95 smi).
La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
La Scia avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non venga attivato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
L'Ufficio provvederà a verificare le modifiche societarie presso la locale CCIAA.
Sono fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.
La SCIA può essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa esercitante attività di Autoscuola.
Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011).
> Modalità di avvio del procedimento
A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).
La Città Metropolitana di Bologna si riserva inoltre di verificare la necessità di effettuare specifico sopralluogo nei locali individuati per l'esercizio dell'attività, finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nelle dichiarazioni allegate alla SCIA.
Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate. Il materiale è disponibile presso l'Ufficio o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione:
NULLA E' DOVUTO
Dott.ssa Annalisa Autiero
tel: 051 659 8390
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 13:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - E.Q. del Servizio amministrativo Trasporti
60 gg.
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010, possono dare corso alla variazione oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (da intendersi dalla data di relativa protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale ).
Dirigente Area Sviluppo Economico
TAR BOLOGNA
Si
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.