Estensione ammortizzatori ordinari con causale "COVID-19 nazionale" - al Decreto Ristori

Le previsioni del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") sono state riviste e aggiornate dalla L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto "Agosto") e dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto "Ristori”), D.L. n. 149/200 cd. Ristori bis


I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di uno dei seguenti strumenti:

 

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
  • Fondi di Solidarietà Bilaterale
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS), se occupano più di 5 dipendenti
    hanno potuto accedere a CIGO o Assegno Ordinario con causale “COVID-19 nazionale” a partire dal 23 febbraio 2020.


DECRETO "RISTORI"
Nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 i datori di lavoro possono accedere a ulteriori 6 settimane di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. Da 19 a 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati sono imputati, ove autorizzati, a queste sei settimane.
Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonchè ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro che richiedono le sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.
Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

 

Cassa integrazione per addetti servizi mensa e pulizia
Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.


DECRETO "AGOSTO"
Nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 i datori di lavoro possono accedere a 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane per la durata massima complessiva di 18 settimane previste da D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto "Agosto").
Le prime 9 settimane possono essere richieste presentando domanda di concessione dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Sono imputate a queste 9 settimane anche i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati successivamente al 12 luglio, anche in maniera parziale.
Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro per i quali sia già interamente decorso il periodo autorizzato delle prime 9 settimane.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. In particolare:

  • per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% il contributo è pari a 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
  • per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato il contributo è pari al 18% della retribuzione come sopra;
  • per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 il contributo addizionale non è dovuto.


Per l'accesso alle ulteriori 9 settimane il datore di lavoro autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
I trattamenti di CIGO o l’Assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", di cui all’art. 19 e 19-bis D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27 e art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”) non è conteggiato nei massimali e neutralizzato per le successive richieste. Inoltre, vi è la possibilità, in deroga, di procedere nel periodo di accesso agli ammortizzatori per Covid al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
In base agli artt. 20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27, le imprese che hanno in corso al 23 febbraio 2020 una sospensione o riduzione con attivazione di una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e versano anche la contribuzione ordinaria per la CIGO o di Assegni di solidarietà e sono iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) possono accedere alla CIGO o all’Assegno Ordinario con causale "COVID-19 nazionale". I trattamenti di CIGO o l’Assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per le aziende che avevano già in corso altre riduzioni o sospensioni prevedono la sospensione e sostituzione del trattamento in essere.
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Specifica disciplina per gli operai e gli impiegati delle imprese agricole per i quali si usa la causale "COVID-19 CISOA".
Specifica disciplina per l'accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO DELL’INPS.

 
Data ultimo aggiornamento: 25-03-2021