Normativa cassa e Decreti Sostegni

Con il 30 giugno si è chiusa, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, la possibilità di avvalersi della integrazione salariale COVID -19: di conseguenza, a fronte di richieste finalizzata a situazioni contingenti (CIGO ordinaria) o a situazioni più complesse come la crisi aziendale o la riorganizzazione (CIGS) è necessario far ricorso alla casistica ed alle procedure del D.L.vo n. 148/2015, con la sola eccezione del pagamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L.vo n. 73/2021) che è pari rispettivamente, al 9%, al 12% ed al 15% sulla retribuzione che sarebbe dovuta al singolo lavoratore per le ore integrate, la cui entità è correlata alla fruizione, nel tempo, di ammortizzatori entro il quinquennio mobile. Tale esonero cesserà il 31 dicembre 2021 (decreto legge n. 73 del 2021, decreto Sostegni bis).

A fronte di ciò, come da comma 4, restano preclusi, per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di integrazione e fino al termine della stessa, sia il ricorso ai licenziamenti individuali per motivi economici che le procedure collettive di riduzione di personale. Restano, comunque, al di fuori dalla preclusione le “ipotesi classiche” richiamate anche in provvedimenti precedenti che fanno riferimento a:

  • Cambi di appalto allorquando l’impresa subentrante è obbligata ad assumere tutto il personale in forza, sulla base di una norma di legge, di contratto o di clausola inserita nel contratto di appalto;
  • Cessazione definitiva dell’attività di impresa, oppure cessazione definitiva conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, neanche parziale dell’attività, senza che si configuri una cessione di beni da considerare come trasferimento o cessione di azienda: il tal caso, i lavoratori sono garantiti dall’art. 2112 c.c.;
  • Fallimento, senza continuazione, neanche parziale, dell’attività;
  • Accordi collettivi finalizzati a risoluzioni consensuali del personale al quale viene riconosciuta, in via eccezionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la NASPI.

 

DECRETO "SOSTEGNI BIS"

La nuova cassa integrazione prevista dal Sostegni bis è alternativa alla cig ordinaria o straordinaria (dlsg 148/2015) ma destinata alle sole imprese che hanno dimezzato il fatturato 2021 rispetto a prima della pandemia, limitano la riduzione oraria e si impegnano a mantenere i livelli occupazionali.

Per gli altri, è ancora attiva la cassa Covid del primo decreto Sostegni (dl 41/2021):

  • fino al 30 giugno per le imprese che ulizzano CIG
  • fino al 31 ottobre per chi utilizza FIS e CIG in deroga.


All’art 40 il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati che:

  • interrompono o riducono l’attività a motivo del COVID
  • che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019,


possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto: 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

In particolare è previsto che:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90 per cento nel periodo per il quale l’accordo è stipulato.
  • Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti ddalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
  • Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
  • I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.

 

La Cassa integrazione del Decreto Ristori Bis prevede l’esonero del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

DECRETO SOSTEGNI

E’ prevista l’ulteriore proroga della cassa integrazione Covid, senza l’applicazione di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro:

  • per ulteriori 13 settimane tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario
  • per ulteriori 28 settimane tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o di cig in deroga ai sensi degli articoli 19, 21, 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18


Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

E’ confermata la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Prorogata la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i datori di lavoro che utilizzano la Cig in deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, il nuovo termine è agganciato alla prevista riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico.

 

Data ultimo aggiornamento: 30/06/2021