Ammortizzatori sociali - Misure speciali

 
ANTICIPAZIONI BANCARIE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Accordo fra Inps e Abi per rendere più facile l'accredito della Cig

Sottoscritto l’accordo fra Inps e Abi per semplificare e accelerare l'accredito della Cig da parte delle banche previsto dal decreto Cura Italia. Le procedure Inps non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche. Semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito.

 

Protocollo regionale

Siglato in Regione il Protocollo quadro 2020 per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 da Regione, Città metropolitana di Bologna e altre istituzioni locali, dai sindacati, dalle rappresentanze delle imprese e da diversi istituti bancari.

L'accordo prevede l’attivazione di finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’Inps le indennità di sostegno al reddito spettanti. Le "aziende in crisi" sono quelle che attivano ammortizzatori sociali e non hanno le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali conservativi per far fronte a fasi di cessazione di tutta o di parte dell’attività produttiva sul territorio regionale, o in situazione di grave dissesto finanziario, o per sostenere processi di riorganizzazione aziendale o ancora che debbano affrontare una riduzione o cessazione temporanea dell’attività, o abbiano attivato gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2020, anche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Banche aderenti all’Accordo

Bper Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Banca di Piacenza, Unicredit, Fed. Banche Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola, Gruppo Bancario Icrea, Cassa di Risparmio di Cento, Intesa San Paolo, San Felice 1893 Banca Popolare, Crédit Agricole Italia, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Monte dei Paschi di Siena - Mps.


Convenzione nazionale

E' stata condivisa la convenzione nazionale alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali, unitamente ai sindacati del settore bancario e alle rappresentanze di impresa che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione rispetto al momento di pagamento dell’Inps dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "cura-Italia".

ABI ha invitato le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) conferma fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.

Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.


Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto “Ristori”) preclude l’avvio di procedure di licenziamento fino al 31 gennaio 2021. Restano inoltre sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • fallimento;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONI STABILI

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CIG

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce che ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

CONTRATTI A TERMINE

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) conferma per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal decreto Dignità.

Data ultimo aggiornamento: 17-09-2021