(art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Viene prevista l’istituzione di un Fondo per la concessione da parte dei Comuni di riduzioni Tari/Tarip in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni all'esercizio dell’attività. La ripartizione verrà effettuata tramite decreto del Ministero dell’Interno, che verrà adottato entro il 24 giugno 2021. Le somme verranno erogate a ciascun Ente, che potrà concedere riduzioni della Tari anche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate.
(art. 9 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Il termine per la sospensione dell’attività dell’Agente della riscossione e degli Enti locali attraverso l’invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento, procedure esecutive e cautelari è prorogato al 30 giugno 2021.
Il termine di decorrenza per l’applicazione della cd. “Plastic Tax” viene rinviato al 1° gennaio 2022.
(art. 32 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 12-quater, comma 4 del D.L. 34/2020) spetta un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione mediante modello F24.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione i fini dell’Irap.
Criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti con apposito decreto dell’Agenzia delle entrate.
(art. 10 D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Viene prorogata di un anno la disposizione di cui all’art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto “Agosto”), che riconosce un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in campagne pubblicitarie nei confronti di Leghe, Società e Associazioni sportive.
(art. 1 L. 21 maggio 2021, n. 69 - Legge di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’emergenza del Covid-19.
(art. 6 L. 21 maggio 2021, n. 69 - Legge di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Per il 2021 le strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da Enti del Terzo Settore sono esentate dal pagamento del canone di abbonamento RAI.
(art. 6-sexies L. 21 maggio 2021, n. 69 - Legge di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Sono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
(art. 3 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Viene incrementata di 1.500 milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che hanno percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. I beneficiari dell’esonero sono in particolare lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria).
(art. 4 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie.
Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento è effettuato alla data del 30 aprile 2021. La misura interessa:
(art. 5 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
(art. 19 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Per le aziende, gli imprenditori autonomi e i coltivatori diretti appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura viene disposta l’estensione dell’esonero, già previsto dall’art. 16-bis del D.L. 137/2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per il periodo retributivo relativo a gennaio 2021.
(art. 30 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Disposta la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico previsto dalla L. 160/2019 e riguardante i) le occupazioni effettuate dalla imprese di pubblico esercizio ii) le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
La legge di conversione del decreto Ristori (D.L. 137/2020) dispone che le somme ricevute da imprese, professionisti e lavoratori autonomi a partire dal 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza) non sono rilevanti ai fini fiscali. Tali compensi, pertanto:
La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” stabilito dalla Commissione europea. In sintesi, in base alla disposizione gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno quando:
(art. 1 e 2 D.L. 30 novembre 2020, n. 157, L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Il Decreto Ristori quater dispone la proroga degli acconti IRPEF, IRES e IRAP.
IRAP
Il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene posticipato:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Come disposto dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) la seconda o unica rata dei versamenti già posticipata dal decreto Ristori quater (D.L. 157/2020) al 30 aprile 2021, può avvenire, per alcune categorie di contribuenti e a determinate condizioni, in quattro rate mensili dello stesso importo. Beneficiari sono:
Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) e dall’art. 6 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis).
Regolarizzazione dei versamenti IRAP
Sul termine disposto dall’art. 42-bis del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), la scadenza - fissata inizialmente al 30 novembre 2020 - per corrispondere la sola imposta non versata viene spostata al 30 aprile 2021.
Versamenti tributari e contributivi
Sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che:
I versamenti sono sospesi anche:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021 o con rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
(art. 6 D.L. 9 novembre 2020, n. 149)
L’articolo fa riferimento all’art. 98 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che prorogava al 30 aprile 2021 - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sempre in riferimento agli stessi soggetti, l’estensione della proroga del termine di versamento si riferisce alle attività che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del Decreto che:
La proroga del termine si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
(L. 18 dicembre 2020, n. 176)
L’esenzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), già prevista dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito poi nella L. 77/2020) per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2020, resta valida anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.
Beneficiarie della proroga sono le attività interessate dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria, e nello specifico:
(art. 5 D.L. 30 novembre 2020, n. 157)
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 può essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con il pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno. I versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
(art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 5 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 8 D.L. 30 novembre 2020, n. 157)
Non è dovuta la seconda rata dell’IMU sugli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
La platea viene estesa dall’art. 5 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, che adotta le stesse disposizioni per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Le attività devono essere ubicate nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
L’esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive, sulla base del Decreto Ristori quater, si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria che siano anche gestori delle attività economiche.
(art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 4 D.L. 9 novembre 2020, n. 149)
La misura, già prevista dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e ampliata nei termini dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene riconfermata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e prevede per le attività operanti nei settori di cui all’Allegato 1 al Decreto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Con l’art. 4 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’art. 8 del sopracitato Decreto viene esteso alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, come anche alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
(art. 120 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, e per un massimo di 80.000 euro, riconosciuto a fronte degli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione di Covid-19. Sono inclusi gli interventi edilizi, ad esempio per il rifacimento di spogliatoi e mense o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito può essere riconosciuto:
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione.
(art. 119 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Detrazione fiscale al 110% sulle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica, con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il Decreto "Rilancio", all’art. 121, introduce inoltre la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare le detrazioni fiscali relative a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicolo elettrici, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. In luogo della detrazione, i contribuenti possono quindi optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, oppure per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Aggiornamenti in seguito a pubblicazione Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
I beneficiari di questa misura fiscale sono ampliati comprendendo anche:
La L. 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) conferma la misura sull’equo compenso per i professionisti in relazione al superbonus. In sintesi, i soggetti che acquisiscono il credito, banche o intermediari finanziari, non possono sottopagare i professionisti incaricati delle attività relative alle operazioni previste dal decreto Rilancio in relazione al superbonus; deve essere invece corrisposto un compenso equo, in linea con i parametri ministeriali del decreto del 17 giugno 2016.
(art. 124 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Le cessioni di beni utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica, quali ad esempio mascherine chirurgiche e Ffp2/Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri, detergenti disinfettanti per mani, ecc, se effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione d’imposta.
(art. 122 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di credito d’imposta per:
Possono, invece di utilizzare direttamente il credito, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
(art. 55 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
(art. 48-bis L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77)
Sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
L'art. 12-bis del DL 23/2020, inserito dal Ddl. di conversione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2020, prevede che il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali (misura precedentemente introdotta dall’articolo 49 D.L. 34/2019), sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19, riconoscendo in sostanza un rimborso alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.
La misura riconosce un credito d’imposta del 30% sulle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000 euro. Tra le spese agevolabili per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, vi sono: l’affitto degli spazi espositivi; l’allestimento dei medesimi spazi; le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Le disposizioni attuative del presente credito d’imposta saranno stabilite con un apposito decreto ministeriale.
Aggiornamento in seguito a pubblicazione Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
Le risorse relative a questo credito d’imposta, sono incrementate di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
(art. 38-ter L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77)
Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
(Art. 66 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro; i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
Con la conversione in Legge del D.L. 18/2020, tra gli enti beneficiari sono stati introdotti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.