Coronavirus, Emilia-Romagna in zona arancione: divieto di spostamento tra comuni, bar e ristoranti aperti solo per l'asporto

Prorogato fino al 27 marzo lo stop agli spostamenti tra regioni su tutto il territorio nazionale

foto di Bologna
 

L’Emilia-Romagna torna arancione a partire da domenica 21 febbraio come Molise e Campania che si aggiungono a Provincia autonoma di Trento, provincia di Bolzano, Liguria, Toscana, Umbria (che proroga fino al 28 febbraio la cosiddetta "zona rossa rafforzata" per la provincia di Perugia e per il comune di San Venanzo, in quella di Terni) e Abruzzo. Restano gialle Valle d'Aosta, Piemonte (rosso il comune di Re), Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
È quanto stabilito dal Ministro della Salute Roberto Speranza con l’ordinanza del 19 febbraio. Restano inoltre valide fino al 5 marzo, su tutto il territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite con il DPCM del 14 gennaio, è stato invece prorogato al 27 marzo 2021 il divieto di spostamento tra regioni.

 

Queste dunque le misure in vigore anche nel nostro territorio dal 21 febbraio


Spostamenti
coprifuoco dalle 22 alle 5


Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
•Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
• È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Scarica il modulo per l'autodichiarazione(642 KB)

 

Scuola
• L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

• Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
• La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
• Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
• Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.


Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
• La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

Impianti sciistici
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.


Sport, palestre, piscine
• È consentito svolgere attività sportiva o motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).
L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.
•Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che il DCPM del 14 gennaio 2021, in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza.
• È consentito spostarsi in Comuni limitrofi per recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in caso di assenza di tali strutture nel Comune di residenza.
• Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
• L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
• Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.


Teatri, cinema, spettacoli, eventi
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
• Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.


Musei, biblioteche
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.


Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

 

Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

Luoghi di culto e funzioni religiose
• L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
• Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
• Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
• In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

 


Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.


Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.


È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 
 
Data di pubblicazione: 20-02-2021
Data ultimo aggiornamento: 01-03-2021
 
 
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