Coronavirus, dal 4 maggio via alla "fase 2": cosa è aperto e cosa è chiuso, novità anche per gli spostamenti

Tutte le misure nella città metropolitana di Bologna dopo l'ultimo DPCM e le nuove ordinanze regionali


Dal 4 maggio parte la “fase 2” le cui misure sono indicate nel nuovo decreto del 26 aprile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile, del 30 aprile e del 6 maggio.

SPOSTAMENTI

- consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute (anche tra Regioni diverse);

 

- consentito spostarsi per necessità in ambito regionale (individualmente o insieme a persone conviventi);

 

- consentiti spostamenti per incontrare congiunti in ambito regionale (individualmente o insieme a persone conviventi);

 

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di questo divieto.

 

- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale (o insieme a persone conviventi) e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

 

- consentita in forma individuale (o insieme a persone conviventi), ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È consentito per tali attività lo spostamento individuale in ambito regionale;

 

- consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

 

- consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. L’ordinanza del 6 maggio inoltre stabilisce che l’attività sportiva sia consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all’aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Viene però specificato che resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture in questione compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti. L’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali è consentito e può aver luogo su specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.

 

- restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti;

 

È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti

Permangono inoltre i seguenti divieti:

  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità

 

COSA È APERTO E COSA È CHIUSO

Per quel che riguarda attività, imprese, luoghi pubblici, spazi culturali e sociali… ecco in sintesi cosa è chiuso e cosa aperto alla luce degli ultimi provvedimenti.

 

COSA È APERTO

- Già dal 27 aprile possono ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Lo potranno fare solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, firmati dal Governo e da tutte le parti sociali sui due settori il 24 aprile, inviando una comunicazione ai Prefetti.

- Dal 4 maggio possono ripartire tutte le 99 attività indicate nell’allegato 3 del DPCM

 

Sono inoltre aperti (allegato 1 Dpcm per l’elenco completo):

  • Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari
  • Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie
  • Librerie e cartolibrerie 
  • Benzinai
  • Commercio al dettaglio di: prodotti surgelati, computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, profumeria, animali domestici, ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
  • Rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • Servizi per la persona: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi bancari, finanziari, assicurativi.
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti
  • I mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale 
  • È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.


- L'ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile, permette inoltre la vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione online o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. Via libera anche alle attività di toelettatura degli animali da compagnia.

- Già dal 19 aprile in regione si è decisa la riapertura dei supermercati la domenica, per evitare un’eccessiva affluenza negli altri giorni feriali. Il nuovo atto regionale prevede infatti che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture è consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria, le sole attività alle quali può essere consentito l’accesso.

 

- È consentita la riapertura dei cimiteri (ordinanza regionale del 30 aprile). Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal Dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri.

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con  ordinanza del 22 aprile (che va ad integrare le misure previste con ordinanza dell'11 aprile) consente: la ripresa dell'attività in orti urbani e comunali ma solo nel comune di residenza, la vendita di prodotti florovivaistici (come semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti…) negli esercizi commerciali al dettaglio.

Il Comune di Bologna ha stabilito le modalità operative per disciplinare l’accesso nelle aree ortive comunali, qui tutti i dettagli.

 

COSA È CHIUSO

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

  • Mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere.
  • Bar, pub, ristoranti, e attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del Dpcm 26 aprile.
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade 

È però consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

 

Rimangono inoltre in vigore le seguenti misure 

  • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
  • Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nell’ordinanza del 30 aprile la Regione consente la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio. Diversi Comuni – tra cui Bologna e Imola – hanno annunciato che rimarranno chiuse fino alla definizione di protocolli adeguati di sicurezza.
  • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
  • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose.
  • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

 

LAVORO AGILE

Il Dpcm 26 aprile conferma le precedenti indicazioni indica per le Pubbliche Amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione di ferie e congedo ordinario dei dipendenti e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza - assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Per le attività produttive e professionali si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
- per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Misure igienico sanitarie

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

 

Sanzioni previste 
Come recita il Decreto Legge del 25 marzo “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle misure di contenimento  (articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2, comma  1,  ovvero  dell'articolo  3),  è  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000.  Se  il  mancato  rispetto  delle  misure  avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.

ALLEGATI

Modulo per gli spostamenti (aggiornato al 3 maggio)

Dpcm 26 aprile

Dpcm 10 aprile

Ordinanza Ministro della Salute 3 aprile

Dpcm 1 aprile

Decreto Legge 25 marzo

Modifiche al Dpcm 22 marzo (26 marzo)

Dpcm 22 marzo

Ordinanza Ministro della Saltue 22 marzo

Decreto Ministero della Salute 20 marzo

DL 18 Cura Italia 17 marzo

Dpcm 11 marzo

Dpcm 9 marzo

Dpcm 8 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 6 maggio

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 30 aprile

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 24 aprile

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 22 aprile

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 11 aprile

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 4 aprile

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 25 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 21 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 18 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 16 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 14 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 10 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 9 marzo

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 marzo

Le raccomandazioni per contenere il contagio

Parere Istituto Superiore Sanità su lavaggio strade

 

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Data di pubblicazione: 02-05-2020
Data ultimo aggiornamento: 18-05-2020
 
 
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