L'Emilia Romagna rimane in zona arancione: bar e ristoranti chiusi, stop agli spostamenti tra comuni

Dal 28 novembre aperti i negozi la domenica e possibilità di corsi in presenza se in forma individuale


La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza  modifica i colori delle regioni da domenica 29 novembre. Restano rosse: la Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d'Aosta. Le regioni arancioni sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Quelle gialle: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento.

 

Sul nostro territorio alle restrizioni previste per le zone arancioni si aggiungono quelle contenute nell’ordinanza regionale firmata dal presidente Bonaccini, valida dal 28 novembre al 3 dicembre che riallinea le misure a quelle del Dpcm del 4 novembre, modifacando la precedente ordinanza del 14 novembre. Queste in sintesi le misure valide dal 28 novembre in Emilia-Romagna: nei festivi e prefestivi restano chiusi i centri commerciali e le grandi strutture di vendita, aperte quelle medie. Negozi riaperti la domenica. Torna la corsistica in presenza se in forma individuale.

 

Queste le misure in vigore nelle zona arancioni:

• Spostamenti: coprifuoco dalle 22 alle 5, sono vietati gli spostamentI in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e tra regioni

Qui l’autodichiarazione  per giustificare gli spostamenti 

• Chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie), resta consentita la sola vendita da asporto dalle 5 alle 22, e le consegne a domicilio senza limiti di orario

 

questo link la Regione, a seguito di una interlocuzione con i Prefetti dell’Emilia-Romagna, chiarisce alcuni aspetti rispetto a: spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa, per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti), gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie...

Una precisazione arrivata dalla Prefettura di Bologna dà il via libera in Emilia-Romagna allo spostamento dei cacciatori da un comune all'altro, anche da Regioni diverse, per dare la caccia ai cinghiali. I cinghiali, recita la nota della Prefettura, "causano gravi danni alle produzioni agricole, oltre a rappresentare una seria minaccia alla circolazione stradale e, soprattutto in questo momento, un possibile veicolo di diffusione della peste suina".

 

Restano inoltre in vigore le misure già previste anche per le zone gialle:

• didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali  

• trasporto pubblico con capienza ridotta al 50%  

• chiusi cinema, teatri e sospesi i servizi di apertura al pubblico di istituti e luoghi della cultura (musei, mostre, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) 

• sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie chiuse   

•  sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni  •  sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

 

A queste misure si aggiungono quelle previste nell’ordinanza regionale del 27 novembre , valida dal 28 novembre al 3 dicembre:

Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

-Attività sportiva È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;

- Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari accesso consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.  

-  mercati consentiti solo se normati da regole precise fissate dai Comuni E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.  

- Nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali sono chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

- Nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali,  sono chiuse al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi ed edicole

- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;

- Scuole, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato; Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.  

- I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza

 

Queste invece le misure ulteriori previste per le sole Zone rosse

• è vietato ogni spostamento tra comuni, regioni nonché all'interno dello stesso comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23

• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio

• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

• le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza non solo per le superiori ma anche per gli studenti di seconda e terza media

• è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università

• Smart Working nella PA. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 

 Qui le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate con il Dpcm del 3 novembre pubblicate sul sito del Governo

 
 
 
Data di pubblicazione: 04-11-2020
Data ultimo aggiornamento: 04-12-2020
 
 
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