Art. 34 - Il Vicesindaco e i consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio metropolitano.

 

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco metropolitano in ogni caso in cui questo ne sia impedito.

 

3. Il Vicesindaco decade dalla carica per revoca del provvedimento di nomina da parte del Sindaco metropolitano, di cui lo stesso dà motivata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano, qualora il Sindaco metropolitano decada dalla carica per cessazione dalla titolarità dell’incarico di Sindaco del Comune di provenienza.

 

4. Fatta salva la propria funzione di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti, il Sindaco metropolitano assegna deleghe delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l'adozione dei relativi provvedimenti, a uno o più Consiglieri metropolitani, definendo l’ambito delle deleghe conferite, per materia, per territorio o per singoli progetti o questioni. Dell'attribuzione delle deleghe ai Consiglieri metropolitani, il Sindaco dà immediata comunicazione al Consiglio.

 

5. I Consiglieri metropolitani delegati esercitano le funzioni loro conferite dal Sindaco metropolitano sotto la sua direzione e coordinamento.

 

6. Il Sindaco metropolitano può revocare le deleghe di funzioni conferite a Consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio. In ogni caso, le deleghe di funzione attribuite ai Consiglieri metropolitani decadono in caso di scioglimento del Consiglio o all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

 

 

 
Osservazioni pervenute da cittadini e stakeholder

Comma 4

Mentre la Giunta Comunale o Provinciale è organo collegiale e solo essa, non i singoli Assessori, sono titolari di potere deliberativo, qui pare configurarsi una situazione in cui un Consigliere delegato sia viceversa titolare dei poteri assegnati al Sindaco Metropolitano, e l'unica forma di controllo sia la sua direzione e coordinamento. Si chiede se non possono essere attivate forme che, nel limite del dettato di legge, valorizzino la collegialità di quella che qui e nell'art.33 è solo una riunione dei delegati col Sindaco.

 
inviato da Emanuele Burgin il 30 Novembre 2014