Da venerdì 11 febbraio termina l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto che resta fino al 31 marzo nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di assembramento.
Per quanto riguarda le certificazioni verdi COVID-19 il Decreto legge del 2 febbraio prevede l'efficacia illimtata per quelle rilasciate dopo la terza dose e per le persone guarite dal COVID dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Lo stesso Decreto ha introdotto inoltre nuove misure per lo svolgimento delle attività scolastiche e per i visitatori stranieri in Italia.
Con il Decreto legge del 7 gennaio 2022 il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni e stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luogi di lavoro e nelle scuole. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Il Dpcm del 21 gennaio individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass (necessario dal 1° febbraio per accedere a uffici ed eserci commerciali).
Si ricorda che dal 10 gennaio (Decreto legge 30 dicembre) sono scattate ulteriori regole per l'accesso a diversi servizi come bar, ristoranti e trasporto.
Di seguito una sintesi di quanto stabilito dal Governo e dalla Regione per il contenimento del contagio da Covid-19.
Green pass rafforzato (si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus)
Dal 10 gennaio è necessario possedere il certificato verde rafforzato per:
Dal 15 febbraio sarà necessario il Green Pass Rafforzatoper l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.
Green pass base (si ottiene anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare)
Dal 20 gennaio il certificato verde base è richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Dal 1° febbraio è richiesto anche per l’accesso a uffici pubblici, banche, poste e negozi. Con Dpcm del 21 gennaio il Governo ha elencato attività ed esercizi per i quali non è richiesto il possesso della certificazione verde.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:
Scuola
Nelle scuole per l’infanzia
Nella scuola primaria
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Mascherine
Da venerdì 11 febbraio termina l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto ma devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione (Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 febbraio 2022).
L’obbligo non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
Quando è obbligatorio indossare la mascherina FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
Le FAQ e la tabella delle attività consentite sul sito del Governo