Covid-19, dall'11 febbraio stop alle mascherine all'aperto, rimane l'obbligo al chiuso

Fino al 31 marzo mascherine solo nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di assembramenti

persone con mascherina
 

Da venerdì 11 febbraio termina l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto che resta fino al 31 marzo nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di assembramento. 

Per quanto riguarda le certificazioni verdi COVID-19 il Decreto legge del 2 febbraio prevede l'efficacia illimtata per quelle rilasciate dopo la terza dose e per le persone guarite dal COVID dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Lo stesso Decreto ha introdotto inoltre nuove misure per lo svolgimento delle attività scolastiche e per i visitatori stranieri in Italia.  

 

Con il Decreto legge del 7 gennaio 2022 il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni e stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luogi di lavoro e nelle scuole. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.  Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

 

Il Dpcm del 21 gennaio individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass (necessario dal 1° febbraio per accedere a uffici ed eserci commerciali). 

 

Si ricorda che dal 10 gennaio (Decreto legge 30 dicembre) sono scattate ulteriori regole per l'accesso a diversi servizi come bar, ristoranti e trasporto. 

 

Di seguito una sintesi di quanto stabilito dal Governo e dalla Regione per il contenimento del contagio da Covid-19.

 

Green pass rafforzato (si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus)

Dal 10 gennaio è necessario possedere il certificato verde rafforzato per:

  • consumare in bar e ristoranti anche all’aperto e al banco
  • salire su tutti i mezzi di trasporto, a lunga percorrenza e non (aerei, treni, navi, metropolitana, autobus e tram) dove è necessario indossare la mascherina FFP2
  • soggiornare negli hotel e nelle altre strutture ricettive(bed and breakfast e ostelli…)
  • partecipare a cerimonie civili e religiose
  • accedere a piscine, palestre al chiuso
  • musei e mostre
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Dal 15 febbraio sarà necessario il Green Pass Rafforzatoper l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

 

Green pass base (si ottiene anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare)

 

Dal 20 gennaio il certificato verde base è richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Dal 1° febbraio è richiesto anche per l’accesso a uffici pubblici, banche, poste e negozi. Con Dpcm del 21 gennaio il Governo ha elencato attività ed esercizi per i quali non è richiesto il possesso della certificazione verde. 

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale. 

Per ulteriori informazioni sul Green pass visita il sito del Governo dedicato alle certificazioni verdi

 

 

Scuola

Nelle scuole per l’infanzia  

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

Nella scuola primaria  

  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

 

Mascherine
Da venerdì 11 febbraio termina l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto ma devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione (Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 febbraio 2022).


L’obbligo non è comunque previsto per:
-    bambini sotto i 6 anni di età;
-    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
-    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
-    mentre si effettua l’attività sportiva;
-    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
-    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

 

Quando è obbligatorio indossare la mascherina FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

 

 

 

Le FAQ e  la tabella delle attività consentite sul sito del Governo

 
 
Data di pubblicazione: 10-01-2022
Data ultimo aggiornamento: 10-02-2022
 
 
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