"La definizione del quadro conoscitivo del territorio costituisce il primo
momento del processo di pianificazione.
Il comma 1 dell'art. 4 della legge
[Legge Regionale 30/2000] richiede che a fondamento dell'attività di
pianificazione sia posta una ricostruzione dello stato del territorio al momento
nel quale detta attività si avvia (stato di fatto) nonché una analisi
dell'andamento delle dinamiche evolutive delle situazioni accertate (processo
evolutivo).....A tale scopo la legge stabilisce che, per la predisposizione del
quadro conoscitivo, l'amministrazione procedente si avvalga dei dati conoscitivi
e delle informazioni che devono essere messe a disposizione da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche, le quali svolgono tra i propri compiti istituzionali
funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento degli stessi (art. 17).
Inoltre, la legge prescrive che il quadro conoscitivo sia sottoposto
all'esame della conferenza di pianificazione, per perseguire la condivisione dei
suoi contenuti ed assicurare l'eventuale integrazione e aggiornamento dei dati e
delle informazioni ivi riportate (art. 14, comma 1).
Atto di indirizzo e
coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"