Quadro Conoscitivo

Versione presentata in Conferenza di Pianificazione, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n° 327 del 3 ottobre 2006.

"La definizione del quadro conoscitivo del territorio costituisce il primo momento del processo di pianificazione.

Il comma 1 dell'art. 4 della legge [Legge Regionale 30/2000] richiede che a fondamento dell'attività di pianificazione sia posta una ricostruzione dello stato del territorio al momento nel quale detta attività si avvia (stato di fatto) nonché una analisi dell'andamento delle dinamiche evolutive delle situazioni accertate (processo evolutivo).....A tale scopo la legge stabilisce che, per la predisposizione del quadro conoscitivo, l'amministrazione procedente si avvalga dei dati conoscitivi e delle informazioni che devono essere messe a disposizione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, le quali svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento degli stessi (art. 17).

Inoltre, la legge prescrive che il quadro conoscitivo sia sottoposto all'esame della conferenza di pianificazione, per perseguire la condivisione dei suoi contenuti ed assicurare l'eventuale integrazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi riportate (art. 14, comma 1).

Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"