Titolo V - Capo I

Gestione dei servizi

Art. 51 (Forme di gestione)

1. La Provincia di Bologna, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici e delle attività rivolte a realizzare fini culturali e sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.
2. La Provincia assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la partecipazione a società di capitali ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali e istituzioni, anche consortili, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.
3. Le scelte in ordine ai servizi pubblici sono adottate alla luce del principio della distinzione tra funzione di regolazione e controllo e responsabilità di gestione nonchè dei criteri di efficienza ed efficacia della gestione stessa.
4. Le decisioni relative alla istituzione, alla trasformazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori sugli aspetti economici e finanziari della proposta.