Titolo IV - Capo II

I Dirigenti

Art. 47 (Competenze dei dirigenti)

1. Nel quadro armonico di collaborazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti adottano, gli atti di gestione ad essi demandati dalla legge. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'esecuzione delle determinazioni dirigenziali può essere sospesa dal Presidente con atto motivato, per specifiche ragioni di interesse pubblico, nonchè per inosservanza degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo. In caso di ritardi o inadempimenti il Presidente può demandare ad altro dirigente l'adozione dei medesimi, fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità.
3. I dirigenti dirigono le strutture loro assegnate dal Presidente secondo gli indirizzi degli organi di governo, in particolare:
a) assicurano la necessaria e tempestiva assistenza ai lavori del Consiglio provinciale e della Giunta;
b) provvedono all'adozione di tutti gli atti di gestione del personale, esercitano la connessa discrezionalità amministrativa e assicurano l'attribuzione dei trattamenti accessori;
c) individuano e coordinano i responsabili dei procedimenti amministrativi eccezione fatta per i casi di procedimenti a carattere intersettoriale di competenza del Presidente come quelli a lui specificatamente assegnati dalle leggi.
4. I dirigenti devono informare il Presidente della Provincia e gli assessori di riferimento sull'andamento dell'azione amministrativa relativamente ai compiti assegnati.

Art. 48 (Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati.

Art. 49 (segretario generale)

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
2. Previa verifica dell'istruttoria, si esprime sulla conformità giuridico-amministrativa delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta, provvedendo ai conseguenti atti di pubblicità.
3. Partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione
4. Svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente della Provincia.
5. Il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario generale il quale esercita, altresì, le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento.

Art. 50 (direttore generale)

1. Il direttore generale, nominato a termini di legge dal Presidente, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. Il direttore generale è altresì responsabile della predisposizione annuale del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione e degli aggiornamenti di questi che si rendessero necessari sulla base degli indirizzi al cui comma precedente.
3. L'incarico di direttore generale è conferito a soggetti aventi elevata professionalità in materia di organizzazione e pianificazione aziendale con comprovata esperienza acquisita in strutture pubbliche o private.
4. Il direttore generale svolge inoltre gli ulteriori incarichi attribuitigli dal Presidente.